Condannata la Banca Cessionaria per non aver dimostrato la titolarità del credito
Condannata la Banca Cessionaria per non aver dimostrato la titolarità del credito.
Corte di Appello di Milano sentenza del 26/08/2022.
La Corte ha rigettato l’appello proposto dalla Banca avverso l’ordinanza con cui era stata rigettato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dalla cessionaria nei confronti del fideiussore. Il Collegio accoglie l’eccezione sulla carenza di legittimazione sostanziale e processuale e di titolarità del diritto di credito e per l’effetto condanna la banca cessionaria che aveva intrapreso l’azione. Si può affermare che la parte che promuove un giudizio deve prospettare la propria legittimazione attiva e, sulla base dell’art. 2967 c.c., dimostrare la propria titolarità della posizione giuridica soggettiva per cui chiede tutela. La Corte rigetta il gravame per i seguenti motivi: “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare; la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice; ben diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa; la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di provare tempestivamente.” Tutto ciò posto, la Corte ha rigettato l’appello proposto dalla cessionaria ed ha confermato integralmente l’ordinanza impugnata che riconosceva la carenza di legittimazione della cessionaria nella proposizione del ricorso.