Concordato Preventivo con assuntore: esclusione della procedura Competitiva ai sensi dell’articolo 91 del Codice della Crisi d’Impresa
Di Monica Mandico
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) introduce una serie di disposizioni volte a regolamentare le procedure concorsuali, tra cui l’articolo 91, che disciplina le offerte concorrenti nel contesto del concordato preventivo. Tale articolo prevede che, qualora il piano di concordato contempli un’offerta irrevocabile di acquisto a titolo oneroso dell’azienda, di uno o più rami di essa o di specifici beni, sia necessaria un’adeguata pubblicità per individuare il miglior offerente nell’interesse dei creditori. Tuttavia, l’applicabilità di questa procedura nel caso del concordato preventivo con assuntore non è espressamente prevista, sollevando questioni interpretative.
Differenze tra Cessione di Beni e Subentro dell’Assuntore
Nel concordato preventivo con assuntore, un terzo soggetto (l’assuntore) si impegna ad assumere in blocco l’intero complesso aziendale del debitore, subentrando nelle posizioni attive e passive dell’impresa e proseguendo l’attività imprenditoriale. Questo meccanismo si distingue dalla semplice cessione di specifici beni o rami d’azienda, in quanto comporta una successione universale nei rapporti giuridici del debitore, con l’assuntore che si sostituisce integralmente al debitore originario nella gestione dell’azienda.
La differenza sostanziale risiede nel fatto che, mentre nella cessione di beni l’oggetto del trasferimento è costituito da singoli asset aziendali, nel concordato con assuntore l’intera azienda, con tutti i suoi rapporti giuridici ed economici, viene trasferita al nuovo soggetto. Questo comporta una continuità nell’attività d’impresa, garantendo la prosecuzione dell’operatività aziendale e la salvaguardia dei posti di lavoro, obiettivi che vanno oltre la mera liquidazione dell’attivo a favore dei creditori.
Analisi dell’Articolo 91 del Codice della Crisi d’Impresa
L’articolo 91 del Codice della Crisi d’Impresa disciplina la procedura delle offerte concorrenti, stabilendo che, in presenza di un’offerta irrevocabile di acquisto a titolo oneroso dell’azienda, di rami di essa o di specifici beni, il tribunale dispone adeguata pubblicità al fine di sollecitare eventuali offerte concorrenti. L’obiettivo è garantire la massimizzazione del valore di realizzo a beneficio dei creditori, attraverso una procedura trasparente e competitiva.
Tuttavia, la norma non menziona espressamente il caso del concordato preventivo con assuntore, lasciando spazio a diverse interpretazioni circa la sua applicabilità in tale contesto. In particolare, ci si chiede se la procedura competitiva prevista dall’articolo 91 debba essere estesa anche alle ipotesi in cui un assuntore si impegna ad assumere l’intero complesso aziendale del debitore, subentrando nelle sue posizioni attive e passive.
Orientamenti Giurisprudenziali
La giurisprudenza di merito ha affrontato la questione, escludendo l’applicabilità della procedura competitiva di cui all’articolo 91 nel caso di concordato con assuntore. Ad esempio, il Tribunale di Udine, con decreto del 5 settembre 2024, ha stabilito che la procedura competitiva si riferisce ai casi di trasferimento oneroso dell’azienda, di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, e non si applica al concordato con assuntore che subentra nelle complessive posizioni attive e passive dell’impresa debitrice. Il tribunale ha ritenuto che l’assuntore, assumendo l’intera azienda, non possa essere equiparato a un semplice acquirente di beni o rami d’azienda, ma debba essere considerato come un soggetto che garantisce la continuità aziendale, con un ruolo e una funzione distinti rispetto a quelli previsti dall’articolo 91. (Ilcaso.it)
Analogamente, il Tribunale di Forlì, con decreto del 20 aprile 2019, ha affermato che, in caso di concordato preventivo con assuntore, non è necessario attivare la procedura competitiva prevista dall’articolo 91 del Codice della Crisi, in quanto tale procedura si applica solo nel caso in cui sia previsto il trasferimento di singoli e specifici beni. Il tribunale ha sottolineato che l’assuntore, subentrando nell’intera compagine aziendale, assume una posizione differente rispetto a quella di un semplice acquirente di beni, rendendo inapplicabile la procedura competitiva prevista per le cessioni di specifici assetti. Ulteriori conferme giurisprudenziali si rinvengono nel decreto del Tribunale di Palermo del 22 gennaio 2024, in cui si afferma che la procedura competitiva ex articolo 91 non è necessaria nel concordato in continuità con assuntore, poiché l’assuntore subentra nella posizione complessiva dell’impresa debitrice, garantendo la prosecuzione dell’attività aziendale. Il tribunale ha evidenziato che l’assuntore, assumendo l’intera azienda, offre una prospettiva di continuità che non può essere equiparata alla semplice acquisizione di singoli beni o rami d’azienda, giustificando così l’inapplicabilità della procedura competitiva. (unijuris)
Considerazioni Pratiche per Professionisti e Imprese
Per i professionisti e le imprese coinvolte in procedure di concordato preventivo con assuntore, è fondamentale comprendere le implicazioni derivanti dall’esclusione della procedura competitiva ex articolo 91. In particolare, l’assuntore deve essere consapevole delle responsabilità derivanti