Concessione abusiva del credito- Responsabilità della banca
La Suprema Corte con sentenza n. 24725- 14.09.2021, condanna la banca a risarcire i danni per responsabilità da concessione abusiva del credito. Si riconosce al curatore la possibilità di agire nei confronti del soggetto finanziatore, responsabile per aver erogato o continuato ad erogare credito alla società, in assenza di reale merito creditizio.
Il Tribunale di Terni nel 2016 ha respinto la domanda del risarcimento danno patito dal patrimonio della società per concessione abusiva di credito.
La Corte d’Appello di Perugia con sentenza n. 759 del 2017 ha parzialmente accolto la domanda.
Poi, la Corte territoriale ha ritenuto la curatela priva di legittimazione ad agire.
Inoltre, la parte soccombente ha proposto un ricorso per cassazione avverso questa sentenza e le banche intimate resistono con controricorso.
Pertanto, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, perché proceda alla trattazione della causa, tenuto conto dei seguenti principi di diritto: “L’erogazione del credito che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa”.
“Non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi”.
“Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una
diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all’impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all’intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex articolo 2740 c.c.”.
“La responsabilità in capo alla banca, qualora abusiva finanziatrice, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui alla L. Fall., articolo 146, in via di solidarietà passiva ai sensi dell’articolo 2055 c.c., quali fatti causatori del medesimo danno, senza che, peraltro, sia necessario
l’esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di mero litisconsorzio facoltativo”.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi: Cass. n. 18610/2021; L. Fall. Art. 218; D.lgs. n. 14/2019; art.325; L. Fall. ex art. 146; (Decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, articolo 3, L. 30 giugno 2016, n. 119); Regolamento UE n. 575/2013 art. 142; 1173 c.c.; 1176 c.c.; art. 2082 c.c.; art. 2086 c.c.; (Cass. 8 gennaio 1997, n. 72; Cass. 13 gennaio 1993, n. 343); (Cass. 13 gennaio 1993 n. 343); (Cass. 29 ottobre 2013, n. 24362; Cass. 4 luglio 2012, n. 11155); (Cass. 20 aprile 2017, n. 9983); (Cass. 15 giugno 2020, n. 11596, Cass. 18 aprile 2000, n. 5028; Cass. 19 settembre 2000, n. 12405; Cass. 10 gennaio 2005, n. 292; Cass. 25 marzo 2013, n. 7407; Cass. 20 maggio 1982, n. 3115); (Cass. 5 agosto 2020, n. 16706), (Cass. 21 maggio 2019, n. 13598, Cass. 12 dicembre 2017, n. 29787 e Cass. 6 ottobre 2017, n. 23410; Cass. 24 maggio 2017, n. 13096; Cass. 22 ottobre 2013 n. 23915; Cass. 14 aprile 2010 n. 8885; Cass. 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass. 31 maggio 2005, n. 11609; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997).
Difformi: Cass. Sez. 1 civ. n. 24725- 14.09.2021
Scarica la sentenza Cass n. 24725 14 settembre 2021
Avv. Monica Mandico / pr. Avv. Bianca Tempesta