Composizione Negoziata della Crisi – Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari
Nota di commento all’Ordinanza del Tribunale di Gela, Sezione Volontaria Giurisdizione 4 aprile 2024 n.230/2024
Tribunale di Gela, Sezione Volontaria Giurisdizione
Oggetto: Composizione Negoziata della Crisi – Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari
Con ordinanza n. 230/2024, pubblicata in data 4/04/2024, il Tribunale di Gela, Sezione Volontaria Giurisdizione, in persona del giudice, Dott.ssa Stefania Sgroi, accoglieva il ricorso nel procedimento relativo alle misure protettive [1] e cautelari ex art. 19 del Codice della Crisi d’Impresa [2] e dell’Insolvenza (d’ora in poi denominato CCII), promosso dall’impresa individuale XXXXX difesa ed assistita dall’avv. Monica Mandico del Foro di Napoli.
Il Tribunale, con tale provvedimento, legittima l’accoglimento del ricorso in ragione della sussistenza del fumus boni iuris, rappresentato dallo squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario in cui versa l’impresa unitamente alla ragionevole perseguibilità di risanamento della stessa [3]; e del periculum in mora, rappresentato – a contrario – dal pericolo che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare il buon esito delle trattative condotte dal debitore con i creditori [4].
[1] Le misure protettive sono definite ex art. 2, comma 1, lett. p), CCII, come “le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”;
[2] Vd. Dlgs. 14/2019.
[3] Vd. Art. 12, comma 1, del dlgs. 14/2019.
[4] Sul punto si veda l’art. 19, comma 4, del dlgs. 14/2019.