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Come risolvere l’eccesso dei debiti dell’imprenditore “sotto soglia”?

L’impresa “sotto soglia” o cosiddetta “minore”, è definita, dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA come  “l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

-1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;

-2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;

-3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348.

Tale tipologia di imprenditore, sia esso commerciale e/o agricolo, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile:

-la crisi ( ossia: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi);

-o l’insolvenza (intesa come: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni);

-oppure si trova in stato di sovraindebitamento ( inteso come: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza);

potrà valutare diverse ipotesi di salvataggio che potranno portare, in situazione di continuità, se vi sono i requisiti e i presupposti, al risanamento dell’azienda stessa, con sistemazione  delle posizioni debitorie.

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