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COME CANCELLARE I DEBITI DEL 2020 SENZA SOLDI

Gazzetta Ufficiale della vigilia di Natale, ha regalato ai debitori civili e alle imprese minori in difficoltà, una modifica rilevante della l. n. 3 del 27 gennaio 2012, anticipandone l’entrata in vigore che era prevista per settembre del 2021.

Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione dell’art. 14-quaterdecis, in sostanza si concretizza la Esdebitazione senza liquidità , ossia la liberazione dai debiti senza utilità (non sono considerate utilità,  i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati).

I debitori non fallibili ossia sotto soglia ( ovvero imprenditori al di sotto dei seguenti parametri di riferimento : attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000; ricavi lordi complessivi annui non superiore ad € 200.000; debiti di ammontare non superiore ad € 500.000 compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato; imprenditori commerciali sopra soglia ma con debiti inferiori ad € 30.000), come piccoli imprenditori ai consumatori, lavoratori autonomi, professionisti e imprenditori agricoli, ecc, potranno così proporre ai creditori un piano di rientro per estinguere i propri debiti oppure se non hanno utilità potranno liberarsi dai propri debiti anche senza offrire immediatamente alcuna contropartita ai creditori.

Quali sono requisiti per accedere a questi benefici?

  1. a) -Il debitore persona fisica che fa istanza di esdebitazione senza utilità, deve essere meritevole. La meritevolezza va valutata dal Giudice che verificherà, se le obbligazioni contratte dal debitore sono sorte per cause sopraggiunte a lui non imputabili, come ad esempio a un licenziamento inaspettato oppure alla necessità di far fronte a cure mediche straordinarie, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Effettuata questa analisi, se il debitore è meritevole, il Giudice concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove

positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 (comma 7);

b)-non deve esser in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta;

c)-può accedere all’esdebitazione solo per una volta;

d)-ha l’obbligo di pagamento del debito se entro quattro anni dal decreto del giudice, sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

La valutazione sull’assenza di utilità e liquidità va verificata su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Con l’esdebitazione, il debitore, pur non pagando nulla subito, si impegna dunque a saldare il debito entro i quattro anni successivi al provvedimento del giudice che la concede, qualora entro questo termine sopravvenissero utilità tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento, secondo una valutazione su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Come si accede alla procedura?

Il debitore dovrà presentare domanda tramite l’OCC al giudice competente al  competente nel luogo in cui risiede, unitamente a :

-la documentazione richiesta per legge;

-una relazione redatta con l’aiuto dell’Organismo di composizione delle crisi che certificherà la completezza e l’attendibilità dei documenti allegati alla domanda, indicherà le cause dell’indebitamento e dell’incapacità del debitore di farvi fronte e valuterà se il debitore è stato, o meno, diligente nell’assumere i debiti.

Il Giudice, come detto sopra, eseguirà il preliminare accertamento sulla meritevolezza del debitore, con verifica dell’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento per poi, solo dopo questo vaglio, concederà, con decreto, l’esdebitazione.

Il provvedimento dovrà quindi contenere modalità e termini di presentazione, da parte del debitore, delle dichiarazioni annuali relative alle sopravvenienze che possano consentire il pagamento dei debiti nei successivi 4 anni.

Entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione del decreto,  i creditori potranno contestare la concessione del beneficio dell’esdebitazione. Decorso questo termine, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è reclamabile.

Il debitore esdebitato avrà la possibilità di ripartire e di avere una seconda vita nell’economia reale.

Tuttavia, il sistema normativo sembra aver dimenticato i costi della procedura e i compensi dei professionisti che si occuperanno della complessa procedura di esdebitazione, in quanto nulla è detto sul punto. Vedremo cosa accadrà, come si organizzeranno gli OCC e quali provvedimenti adotteranno i giudici di merito che dovranno riempire i buchi della normativa ( tra presente e futuro).

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