CODICE DELLA CRISI, SVOLTA DEFINITIVA: ECCO COSA CAMBIA CON IL “DECRETO GIUSTIZIA”
CODICE DELLA CRISI, SVOLTA DEFINITIVA: ECCO COSA CAMBIA CON IL “DECRETO GIUSTIZIA” (ORA LEGGE)
Il Decreto Legge 29 novembre 2024, n. 178, noto come “decreto giustizia”, è stato convertito in legge (A.C. 2196 – S. 1315) con modifiche che interessano direttamente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). L’articolo 8, in particolare, introduce una norma di interpretazione autentica del comma 4 dell’articolo 56 del d.lgs. 136/2024, il correttivo in vigore dal 28 settembre 2024.
Il nodo interpretativo
Il d.lgs. 136/2024 ha esteso la nuova disciplina anche alle procedure pendenti alla data del 28 settembre 2024, sollevando il dubbio se gli atti depositati fino a quel momento andassero riveduti. Con l’interpretazione autentica, si conferma che resta salva la validità delle operazioni compiute prima dell’entrata in vigore del correttivo, senza obbligo di adeguamento o rinnovo.
Cosa prevede l’articolo 8
• Fa riferimento al comma 4 dell’articolo 56 del d.lgs. 136/2024, chiarendo che le nuove norme non annullano gli atti pregressi.
• Conferma la validità delle istanze di composizione negoziata, degli accordi di ristrutturazione e di altri strumenti di regolazione avviati prima del 28 settembre 2024.
• Garantisce che le procedure già in corso non subiscano interruzioni o duplicazioni, in linea con l’obiettivo di garantire tempi rapidi e certezza del diritto.
Le modifiche formali
All’articolo 8, comma 1, le parole: «L’articolo 56, comma 4,» sono sostituite da «Il comma 4 dell’articolo 56». Nella rubrica, dopo la parola «autentica» si aggiunge «del comma 4». Si tratta di un’operazione di coordinamento del testo, per rendere più precisa la norma senza alterarne la sostanza.
Implicazioni per imprese e professionisti
Il beneficio principale è la continuità: le imprese in difficoltà, che avevano già avviato percorsi di risanamento, non devono ripresentare progetti o contratti. Analogamente, i professionisti (avvocati, commercialisti) e i creditori hanno certezza che gli atti depositati restano efficaci, evitando l’insorgere di controversie sul regime applicabile.
Procedure non espressamente menzionate
L’articolo 8 cita alcune categorie (composizione negoziata, esdebitazione, liquidazione giudiziale), ma non si riferisce in modo puntuale a istituti come i piani attestati di risanamento o la liquidazione coatta. Tuttavia, la Relazione parlamentare indica che la finalità complessiva è salvaguardare tutte le iniziative anteriori al 28 settembre 2024, superando eventuali incertezze operative.
Con l’articolo 8 si ottiene un raccordo più fluido tra vecchio e nuovo regime, senza imporre alle parti di ricominciare pratiche e negoziazioni già in atto. In tal modo, si favoriscono i percorsi di risanamento e si promuove una maggiore stabilità per le imprese che si trovano ad affrontare situazioni di crisi o d’insolvenza, coerentemente con le finalità di ammodernamento e speditezza che ispirano il Codice della crisi.
avv. Monica Mandico