, ,

Pillole da vacanza: chi rompe paga! La responsabilità del ristoratore per i danni subiti dai clienti

Avvocati Liguoro e Mandico

Seppure può sembrare un caso particolare, il caso che andiamo ad analizzare presenta una problematica non insolita.

In un ristorante, durante i festeggiamenti per il capodanno, alcuni clienti rompevano dei piatti quale segno di buon auspicio.

Tuttavia, un Cliente veniva colpito da una scheggia proveniente da uno dei piatti frantumati che lo feriva all’occhio destro.

A seguito dell’incidente, il Cliente citava in giudizio la titolare della Trattoria al fine di essere risarcito per i danni fisici subiti.

In primo grado, il Tribunale accoglieva le domande di risarcimento proposte dal Cliente, condannando il ristoratore al risarcimento dei danni, liquidati in circa 25.000 €.

Contro tale decisione il ristoratore proponeva ricorso in appello. I Giudici della Corte, rigettavano la domanda risarcitoria del Cliente, in ragione dell’assenza di prove in merito alla dinamica dell’incidente ed alla conseguente impossibilità di escludere il concorso della responsabilità dello stesso danneggiato e dei suoi commensali.

Chiamata a decidere in terzo grado, su ricorso del Cliente, anche la Corte di Cassazione confermava la decisione dell’appello, negando una qualunque responsabilità del ristoratore.

In tale sentenza, in particolare, la Corte di Cassazione escludeva la configurabilità, in capo al titolare del ristorante, di una responsabilità contrattuale del titolare del ristorante, affermando che in capo allo stesso sussiste l’obbligo di fornitura della prestazione tipica del servizio di ristorazione, ma non anche l’obbligo di garantire il pacifico godimento della stessa.

Veniva specificato che:

  • “comunque non poteva affermarsi che il cliente avesse diritto di consumare la cena in condizioni di tranquillità e assenza di ogni rischio, con conseguente obbligo della gestrice del ristorante di far cessare l’attività certamente pericolosa che alcuni clienti ponevano in essere nel suo locale”.

La Corte negava, quindi, l’esistenza di una forma di responsabilità contrattuale in ragione:

  • “dell’assenza di un nesso causale tra l’evento dedotto e la prestazionedi servizio oggetto di contratto”.

La Suprema Corte ha altresì escluso la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale del titolare del ristorante.

Infatti, la responsabilità dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti commessi dai preposti, non avrebbe potuto trovare applicazione in ragione della carenza di un rapporto di causalità diretta ed immediata tra la condotta del fornire i piatti da parte di un cameriere e l’evento dannoso verificatosi, il quale derivava dalla rottura del piatto.

Infatti, secondo la Corte:

  • “è sopravvenuto tra la consegna dei piatti e l’evento dannoso, un fatto, ulteriore, assolutamente imprevedibile e estraneo all’uso che normalmente si fa dei piatti nei ristoranti e, in particolare, il loro lancio sul pavimento.”

La Corte inoltre è, pervenuta ad escludere una responsabilità del ristoratore per cose (i piatti) in custodia.

Infatti, si conferma l’orientamento giurisprudenziale che nega la configurabilità nel caso in cui il danno non sia cagionato dalla cosa in sé, o dall’insorgenza in essa di agenti dannosi, ma sia conseguenza di un comportamento doloso o colposo di chi la detiene (cd. causa estranea).

Alla luce di ciò, è stato ritenuto responsabile il commensale che aveva provveduto al lancio del piatto, rimasto però sconosciuto.

Infine, si noti che l’esclusione della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia del titolare del ristorante avrebbe potuto essere anche motivata dal fatto che l’attività di “lancio del piatto” è idonea ad integrare un’ipotesi di caso fortuito, il quale esclude la responsabilità del custode come espressamente previsto dall’art. 2051 c.c..

Infatti, il custode è esente da responsabilità se fornisce la prova del caso fortuito ovvero della causa estranea, comprensiva altresì del fatto dello stesso danneggiato.

La decisione in esame non deve, comunque, indurre ad escludere la responsabilità del ristoratore per i danni subiti dagli avventori all’interno dei locali.

Nel caso, poi, in cui all’interno del locale vengano svolte attività caratterizzate da una particolare pericolosità, non è da escludere che il ristoratore possa essere chiamato a rispondere per i danni riportati dal cliente per esercizio di attività pericolosa.

Cassazione-Sezione-terza-civile-Sentenza-21-ottobre-2002-15-febbraio-2003-n.-2312