Da febbraio è in vigore il testo del nuovo Codice della Nautica. Cerchiamo di spiegare cosa è cambiato nella vita dei diportisti.
Il nuovo Codice della nautica mette alla pari, la navigazione commerciale da diporto rispetto a quella senza fini di lucro.
Il decreto legislativo che, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015 n. 167, rivede e soprattutto integra il Codice della nautica da diporto (decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171) e di fatto conferisce piena attuazione alla direttiva europea 2003/44/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
Cercheremo di spiegare le disposizioni che hanno maggiore impatto sui c.d. diportisti.
– La nuova classificazione delle unità da diporto.
L’articolo 3 del decreto modifica la classificazione delle unità da diporto è la seguente:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) unità da diporto utilizzata a fini commerciali (commercial yacht): si intende ogni unità da diporto di cui all’articolo 2 del codice e che non trasporta merci. Adibite alla navigazione internazionale solo per il noleggio turistico e abilitate al trasporto di massimo 12 passeggeri, escluso l’equipaggio ed a loro non si applica il divieto di cabotaggio previsto per le navi iscritte al Registro internazionale;
c) nave da diporto maggiore;
d) nave da diporto minore;
e) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri;
f) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, con esclusione delle moto d’acqua;
g) moto d’acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.
Si distingue quindi tra navi da diporto maggiori e minori a seconda della stazza e si introducono espressamente le moto d’acqua tra le unità da diporto.
Nuovo Codice della Nautica – L’iscrizione delle navi da diporto e delle imbarcazioni da diporto
L’art. 15 del codice prevede attualmente che le navi da diporto siano iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto.
L’articolo 5 introduce la possibilità di iscrizione provvisoria per le navi da diporto, attualmente prevista per le sole imbarcazioni.
Il nuovo comma 4 prevede che il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l’annotazione della perdita di possesso dell’unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio, presentando l’originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione.
La stessa richiesta può essere presentata in caso di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l’indisponibilità dell’unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l’intestatario dell’unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell’unità può richiederne l’annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione.
L’art. 10 introduce una disciplina specifica per l’iscrizione delle imbarcazioni da diporto.
Il nuovo schema di regolamento prevede il superamento del vecchio sistema di tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto, gestiti ad oggi in formato cartaceo e in termini decentrati presso ciascun circondario marittimo, attraverso la loro completa informatizzazione e la devoluzione delle relative competenze ad un’unica autorità centrale competente su tutto il territorio nazionale. Il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) è istituito presso il Dipartimento per i Trasporti del MIT ed è articolato nelle seguenti strutture: Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN, contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto); Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto; Sportello telematico del diportista.
Nuovo Codice della Nautica – Altre disposizioni relative all’iscrizione delle unità da diporto
L’art. 16 del codice prevede che le unità da diporto utilizzate a titolo di leasing con facoltà di acquisto siano iscritte a nome del locatore, con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto. Su tale norma interviene l’articolo 7 dello schema, che prevede che in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario chieda la cancellazione dell’annotazione. In caso di perdita di possesso la cancellazione dell’annotazione è richiesta dal proprietario o dall’utilizzatore.
L’articolo 8 dello schema prevede l’eliminazione circa l’obbligo di pubblicità per la dichiarazione e la revoca di armatore.
L’articolo 9, con riferimento all’iscrizione delle unità da diporto da parte di stranieri o estero residenti, specifica infine, novellando l’art. 18, co. 4 del codice, che il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia
Nuovo Codice della Nautica – Snellimento dei controlli di sicurezza sulla navigazione da diporto
L’articolo 19 introduce un nuovo articolo 26-bis nel codice. Si prevede in tal senso che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive annuali, a determinare le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche commerciale, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolare riguardo alla stagione balneare. è prevista anche la verifica successiva dell’attuazione di tali direttive.
Nuovo Codice della Nautica – Il mediatore del diporto
L’articolo 31 introduce nel codice un nuovo Capo II-bis, relativo alle figure professionali per le unità da diporto, composto dai nuovi articoli 49-ter, 49-quater e 49-quinquies e 49-sexies.
In particolare, con l’articolo 49-ter viene istituita la figura professionale del mediatore del diporto, definito come colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di compravendita, costruzione, locazione, noleggio, comodato, ormeggio di barche e locazione finanziaria di unità da diporto.
Quanto al pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della nautica da diporto, la riforma consente:
entro 60 giorni dalla contestazione della violazione, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alla spese del procedimento. Solo a titolo di esempio, se viene contestato il superamento del limite di velocità, per il quale il Codice prevede il pagamento di una somma da 207 a 1.033 euro, l’autore dell’illecito potrà pagare entro 60 giorni dalla contestazione 344 euro; l’ulteriore riduzione della suddetta somma del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione.
Questa agevolazione non si applica per le violazioni che comportano la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, il sequestro dell’unità da diporto o a coloro che abbiano rifiutato l’esibizione di documenti di bordo.
Prossimamente, pubblicheremo un piccolo vademecum per chi va per mare…cercando di aiutarvi a non prendere granchi!