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Cessione del Credito ex art. 58 TUB: quando la notifica non basta a dimostrare il diritto della banca a riscuotere

Cessione del Credito ex art. 58 TUB: quando la notifica non basta a dimostrare il diritto della banca a riscuotere

Autore: Avv. Monica Mandico – Studio Legale Mandico & Partners

Il problema della cessione in blocco dei crediti bancari

Negli ultimi anni il mercato bancario italiano è stato letteralmente invaso da operazioni di cessione di crediti deteriorati (NPL), spesso effettuate in blocco ex art. 58 del Testo Unico Bancario (TUB). Queste cessioni permettono agli istituti bancari di liberarsi di crediti problematici, trasferendoli a società veicolo (SPV) specializzate nella gestione e nel recupero dei crediti cartolarizzati. Tuttavia, proprio in questi trasferimenti si nascondono numerosi profili giuridici controversi, con conseguenze rilevanti per i debitori.

La domanda chiave è:
La sola notifica o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente per provare che il credito è effettivamente ceduto e che il cessionario può agire per il recupero?

La recente pronuncia del Tribunale di Crotone del 2 maggio 2025 n. 249 ha fornito una risposta estremamente rilevante per tutti i debitori coinvolti.

Cessione ex art. 58 TUB: regole, limiti e onere della prova

L’art. 58 TUB prevede una disciplina semplificata per la cessione di crediti in blocco: la banca cedente è dispensata dalla notifica individuale al debitore ceduto, essendo sufficiente la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel registro delle imprese. Tuttavia, questa semplificazione non elimina l’obbligo del cessionario di provare in giudizio, in caso di contestazione, l’effettiva inclusione del credito nel perimetro della cessione.

 

Non basta quindi la pubblicazione per ottenere l’automatico riconoscimento giudiziale del diritto di credito.

 

Come chiarito dalla Corte di Cassazione:

  • Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4453;
  • Cass. civ., sez. III, ord. 25 aprile 2025, n. 10926;
  • Cass. civ., sez. I, ord. 16 aprile 2025, n. 10018.

 

Il cessionario ha l’onere di produrre:

  • Il contratto di cessione;
  • L’elenco dettagliato dei crediti effettivamente inclusi nella cessione;
  • La corrispondenza tra il credito azionato e i criteri di individuazione pubblicati.

 

Cartolarizzazione e debitori ceduti: i rischi concreti

L’operazione di cartolarizzazione (disciplinata anche dalla Legge 130/1999 e dal Regolamento UE 2017/2402) trasferisce i crediti a società veicolo (SPV), che a loro volta emettono titoli sul mercato. Tuttavia, i debitori coinvolti spesso ricevono solo un avviso generico in Gazzetta Ufficiale, senza un’indicazione precisa del proprio debito. Questo determina:

 

  • Incertezza sull’effettiva titolarità del credito;
  • Possibilità per il debitore di sollevare eccezioni di carenza di prova;
  • Necessità per la SPV di fornire prova puntuale e documentata in giudizio.

 

Perché la notifica non è sufficiente: il principio dell’onere probatorio

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., sez. III, ord. 20 luglio 2023, n. 21821), l’avviso di cessione serve solo ad informare il debitore, ma non costituisce piena prova dell’avvenuta cessione del singolo credito.

 

In mancanza di:

 

  • Contratto di cessione;
  • Specifica individuazione del credito ceduto;
  • Documentazione dettagliata,

 

il debitore può legittimamente opporsi in sede giudiziale, richiedendo la verifica rigorosa della titolarità del credito da parte del soggetto che agisce per il recupero.

 

Come possiamo aiutarti: la strategia di difesa contro la cessione dei crediti

Presso lo Studio Legale Mandico & Partners abbiamo maturato un’esperienza specifica nella:

 

  • Contestazione di crediti bancari cartolarizzati;
  • Verifica della legittimazione attiva delle società di recupero crediti;
  • Impugnazione di atti esecutivi privi di idoneo titolo esecutivo;
  • Assistenza a famiglie, imprese e consumatori in difficoltà finanziaria.

 

Se sei destinatario di:

 

  • Atto di precetto;
  • Pignoramento immobiliare;
  • Decreto ingiuntivo,

 

derivante da un credito cartolarizzato, contattaci subito. Ogni giorno aiutiamo privati e imprese a tutelare i propri diritti e a contestare eventuali abusi.

 

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