,

CESSIONE DEL CREDITI- COME DIFENDERSI: Non può essere giammai utile e sufficiente la prova dell’intervenuta notifica della cessione del credito al debitore

 

CESSIONE DEL CREDITI- COME DIFENDERSI:

non può essere giammai utile e sufficiente la prova dell’intervenuta notifica della cessione del credito al debitore”

 

IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD -Terza Sezione Civile- nella persona del giudice, dott. Arminio Salvatore Rabuano, Sentenza n. 3453/2023 pubbl. il 27/07/2023

Accolta l’opposizione al decreto ingiuntivo revocato, perché la società cessionaria non ha dimostrato la titolarità del diritto di credito avendo omesso di provare tutte le cessioni della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio.

L’atto di cessione è un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e, quindi, deve essere oggetto di allegazione e prova da parte di colui che fa valere il diritto di credito ai sensi dell’art. 2697 c.c. Consegue che la questione dell’esistenza dell’atto di cessione rientra nel “target” degli oneri di allegazione e prova del soggetto creditore.

Il contratto di cessione del credito è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell’accordo intervenuto tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria. È, infatti, il consenso unanime espresso dalle parti del negozio di cessione a produrre il passaggio dellatitolarità del credito proprio dell’atto di cessione, così come prescritto dal principio generale di cui all’art. 1376 c.c. Ne consegue che, per potersi dare prova dell’intervenuta cessione del credito, il cessionario, che intenda far valere in giudizio la propria posizione creditoria, debba necessariamente allegare e dimostrare l’intervenuto accordo con il soggetto cedente avente ad oggetto il trasferimento della titolarità dello specifico credito di cui si chiede il pagamento in sede giudiziale.

A tal fine, non può essere giammai utile e sufficiente la prova dell’intervenuta notifica della cessione del credito al debitore ai sensi degli artt. 1264 e 1265 c.c. o per l’effetto di qualsivoglia altra modalità di comunicazione al debitore della cessione mediante forme di pubblicità dichiarativa come quella di cui all’art. 58, TUB, per la quale la cessione del credito originante dai contratti bancari si considera conosciuta dal debitore mediante la pubblicazione dell’atto di cessione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese.

Ai fini della dimostrazione della titolarità del credito ceduto da parte del cessionario non è giammai sufficiente la sola produzione dell’estratto di Gazzetta Ufficiale, la quale risulta essere solamente dimostrativa del rispetto di una forma di pubblicità dichiarativa utile ai fini dell’opponibilità della cessione del credito. Opponibilità della cessione che, tra l’altro, può dirsi operante solo nel caso di rispetto di entrambe le forme di pubblicità prescritte dall’art. 58, co. 2, TUB, che oltre alla pubblicazione dell’atto di cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale, ne prescrive altresì l’iscrizione nel Registro delle Imprese, che nel caso oggetto del presente giudizio non risulta essere intervenuta o comunque non risulta essere dimostrata (sul punto, v. Tribunale di Perugia, sez. II, sent. n. 1240/2021, secondo cui: “Nel caso di cessione in blocco di crediti ai sensi dell’art. 58 t.u.b. cui sia seguita azione di recupero degli stessi da parte del cessionario, va dichiarato il difetto di prova della titolarità attiva del cessionario qualora questi abbia prodotto in giudizio, a fondamento della pretesa, solo l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale – e non anche la prova dell’iscrizione della cessione nel registro delle imprese -, nel quale avviso, peraltro, le categorie dei crediti sono indicate in modo generico ed inidoneo ad identificare con certezza il credito ceduto”). Sicché, invero, la presunta cessione del credito azionato in sede monitoria dall’odierna opposta non sarebbe neppure opponibile al debitore e odierno opponente.

In ogni caso, l’estratto della Gazzetta Ufficiale, non recando l’individuazione specifica dei crediti ceduti (indicati, invece, genericamente per classi come nel caso di specie), non dimostra l’intervenuta cessione del credito oggetto di attivazione in sede giudiziale da parte del cessionario.

SCARICA LA SENTENZA