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Cessione dei crediti

La dichiarazione del cedente è una “testimonianza scritta”?

Il punto sulla cessione dei crediti
Una massima interessante dal Tribunale di Napoli (sent. 17 luglio 2026): la dichiarazione della banca cedente che attesta l’inclusione di un credito nella cessione in blocco non ha alcun valore probatorio autonomo, perché equivale a una testimonianza scritta inammissibile ex art. 2721 c.c.

Il ragionamento è tanto semplice quanto tagliente:

Il cedente non è parte del giudizio di opposizione. Quindi, anche se la sua dichiarazione fosse “efficace”, il terzo cedente non ne subirebbe alcun nocumento processuale — presupposto indispensabile per attribuire valore confessorio a una dichiarazione ex art. 2733 c.c.
Il Tribunale lo dice testualmente:

“Escluso che alla stessa possa essere riconosciuto un valore confessorio – posto che il cedente non è parte di questo giudizio e, quindi, anche qualora fosse efficace, il terzo non avrebbe alcun nocumento dal punto di vista processuale – essa costituisce, al più, testimonianza scritta, e come tale è inammissibile ai sensi dell’art. 2721 c.c.”

Perché è interessante:

Le banche cessionarie spesso producono in giudizio dichiarazioni della cedente per “confermare” l’inclusione del credito nella cessione. Questa sentenza smonta l’operazione su due fronti:

1. Non è confessione — mancando la qualità di parte del cedente, non può nuocergli nulla, e quindi non ricorre il presupposto strutturale della confessione ex art. 2733 c.c.

Non è un caso isolato. Anche la Cassazione (ord. n. 21821/2023) ha escluso che l’avvenuta stipulazione della cessione possa essere provata a mezzo di presunzioni o prova testimoniale, “in ragione non solo del presumibile importo della complessiva operazione di cessione, ma soprattutto in ragione della qualità delle parti contraenti coinvolte”

Il Tribunale di Avezzano (sent. 176/2026) ha ribadito che le dichiarazioni unilaterali del cedente “non hanno valore confessorio vincolante per il debitore, né possono essere equiparate a testimonianze scritte” ammissibili.

Un dettaglio che rafforza tutto: nel caso deciso dal Tribunale di Napoli, la dichiarazione della cedente non riportava nemmeno l’importo del credito che si assumeva ceduto — rendendo impossibile persino la verifica della corrispondenza tra il credito ceduto e quello azionato in via monitoria [6. Sentenza.pdf].

Se in un’opposizione a decreto ingiuntivo il cessionario produce solo una dichiarazione della banca cedente per “sanare” la carenza di prova della cessione, quella dichiarazione non vale come prova del trasferimento del credito: non è confessione (il cedente non è parte), e come testimonianza scritta è inammissibile su un negozio per cui la prova per testi è esclusa.

 

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