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Cessione dei crediti – Revocato il decreto ingiuntivo perchè la banca cessionaria non prova di aver acquisito i crediti ingiunti

Cessione dei crediti. Revocato il decreto ingiuntivo perchè la banca cessionaria non prova aver acquisito i crediti ingiunti, dall’istituto di credito originariamente titolare.

Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione civile, nella persona del Giudice Unico, dott. Luciano Ferrara
Abstract:
L’avviso in Gazzetta Ufficiale non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l’effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell’operazione di cessione “in blocco.

Il caso e il principio:
La titolarità del diritto, come è noto, attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell’attore dimostrare e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all’azione, ma senza fornirne la relativa prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l’accoglimento della domanda.
In base alla disciplina speciale prevista dall’art. 58 TUB, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l’avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell’esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l’avviso della cessione, un’altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. civ., sez. III, 13.09.2018, n. 22268).
Allegare la copia dell’estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è sufficiente a provare l’avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780), specialmente tutte quelle volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco” mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.
La prova della inclusione del credito nell’operazione di cartolarizzazione indicata è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l’onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione sostanziale, quindi nel caso di specie dell’effettività della cessione (Cass. civ., 02.03.2016, n 4116).
Costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798).
Per tali operazioni di cessione in blocco di crediti, l’art. 58 TUB prescrive speciali forme di pubblicità, onerando espressamente la banca cessionaria di darne avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese.
Nonostante le peculiarità di simili operazioni economiche, le cartolarizzazioni non smarriscono, però, l’originaria natura di cessione del credito, al cui istituto sono pur sempre riconducibili, e le dimensioni del fenomeno non consentono comunque di derogare ai principi generali di cui agli artt. 1260 ss. cod. civ. prescritti per le cessioni del credito. Anche le cessioni “in blocco”, infatti, sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo intercorrente tra cedente e cessionario, senza che abbia alcun rilievo l’adesione eventualmente manifestata dal terzo ceduto.
La notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell’esatto creditore e di evitare così l’insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell’art. 1264 cod. civ. In mancanza di rituale comunicazione, al debitore è consentito di effettuare il pagamento con pieno effetto liberatorio nei confronti del cedente, perché la cessione da lui ignorata non può essere a lui opponibile, senza che questa circostanza infici in alcun modo la validità della cessione conclusa separatamente dalle parti.
La conclusione del contratto è, pertanto, una vicenda che precede la sua comunicazione e la sua pubblicità.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all’atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell’atto (cfr. Tribunale Lecce, 19/2/2021).
L’avviso in Gazzetta Ufficiale non possa, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l’effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell’operazione di cessione “in blocco”.
La prova della validità dell’acquisto in capo alla cessionaria, dunque, va fornita preferibilmente mediante produzione del contratto di cessione, quale documento idoneo a fondare la legittimazione della parte. Occorre naturalmente che anche il testo contrattuale sia completo e che l’oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile.
Ne consegue che l’onere della prova non può ritenersi assolto anche quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato. Non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel “blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 1346 cod. civ.
Sul creditore che si afferma titolare del diritto grava dunque l’onere di dimostrare con sufficiente determinatezza l’oggetto della cessione e l’inclusione del credito azionato al suo interno, mediante idonea produzione documentale (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Va da sé, poi, che tale prova debba necessariamente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l’acquisto finale: in caso di cessioni multiple o a catena, infatti, la validità della cessione “a valle” è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.
Ciò posto, sulla base dei principi da ultimo richiamati, la parte opposta, nel caso di specie, non è riuscita a fornire la prova della titolarità dei crediti azionati.
L’unico atto, relativo all’operazione di cessione in blocco in oggetto, è stato l’estratto della pubblicazione effettuata ai sensi dell’art. 58 TUB in Gazzetta Ufficiale. Ebbene tale estratto si limita ad indicare in maniera generica i crediti che sarebbero stati oggetto di cessione, specificando che l’operazione di cartolarizzazione avrebbe riguardato i crediti “derivanti da contratti… di apertura di credito… stipulati tra il 1975 ed il 2016, conclusi con persone fisiche e giuridiche e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
Il contenuto di tale estratto non può essere considerato idoneo ad individuare con sufficiente chiarezza il contenuto della “cessione in blocco”.
Del resto che non possa riconoscersi portata “individualizzante” alla dicitura indicata nell’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, erano ben consapevoli anche le parti del contratto di cessione, dato che queste, immediatamente dopo aver indicato genericamente i crediti oggetto dell’accordo, si preoccupavano di specificare che: “I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche’ la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo credito ceduto”.
In definitiva l’oggetto dell’accordo veniva determinato per relationem, mediante il riferimento ad un atto esterno, pubblicato sul menzionato sito internet.
E’ evidente, quindi, che per fornire la prova dell’inclusione dei crediti in oggetto in questa specifica operazione di cartolarizzazione, la cessionaria avrebbe dovuto produrre il contratto di cessione e l’elenco dei crediti ceduti ad esso allegato o, quantomeno, la schermata del sito internet indicato ed i dati identificativi delle posizioni creditorie azionate, onde verificare la loro effettiva ricomprensione nella “cessione in blocco”.
Sul punto appare utile richiamare una recente pronuncia della Corte d’Appello di Napoli, che in una fattispecie analoga a quella in oggetto è pervenuta alle medesime conclusioni sopra evidenziate, rilevando che “In tale contesto, è di tutta evidenza che la prova della cessione del credito esige(va) quantomeno la dimostrazione della sua inclusione nel predetto sito internet. Tuttavia, l’opposta – su cui ricade(va), a fronte della contestazione degli opponenti, l’onere di provare la titolarità del credito dedotto – non solo ha omesso di allegare quale sia il dato identificativo del credito ceduto, ma non ha altresì provveduto a depositare il contenuto del predetto sito internet e, dunque, il presumibile elenco dei crediti ricompresi nella menzionata cessione o anche il suo estratto nella parte in cui individua il credito in esame. Né di tale ricerca può farsi carico il giudice attraverso l’accesso al predetto sito internet, atteso che una tale attività supplirebbe ad un deficit probatorio, il cui onere è posto a carico della parte, senza tacere del suo verosimile carattere esplorativo, tenuto conto della menzionata mancata rappresentazione dei dati di identificazione del credito” (così Corte Appello di Napoli, decreto su reclamo ex art. 22 l. f., r. g. n. 3602/2021 a.c.c.).
L’opposizione è stata accolta e per l’effetto il decreto ingiuntivo va revocato

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