Cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b. l’ onere della prova cade sul cessionario
La Suprema Corte con ordinanza del 22 febbraio 2022, n. 5857 ha confermato l’orientamento secondo cui è onere della Banca cessionaria dimostrare l’ intervenuta cessione del rapporto e, per l’effetto, la legittimazione sostanziale ad agire in via esecutiva.
E’ ormai pacifico nella giurisprudenza di merito che è onere della parte opposta e che si afferma essere cessionaria del credito, provare l’esistenza dell’atto di cessione e più specificatamente l’inclusione del credito per cui si agisce nell’operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi dell’articolo 58 comma 2 del Testo Unico Bancario e degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999”.
L’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, non risulta pertanto sufficiente a dimostrare l’esistenza del contratto di cessione, il contenuto del suddetto o l’avvenuta efficacia traslativa ex articolo 1346 c.c. (cfr. Cass. n. 24798/2020, Cass. n. 22268/2018, Cass. n. 2780/2019).
Sull’istituto della Legitimatio ad causam di una Società cessionaria di crediti in blocco, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento del Giudice di merito, il quale aveva statuito la carenza di leggittimazione in quanto il credito vantato dalla cessionaria non era compreso tra quelli aventi le caratteristiche indicate nell’ atto di cessione.
Il Giudice di I grado aveva pertanto rilevato d’ufficio che il credito vantato dalla Società non aveva le caratteristiche proprie di quelli oggetto del contratto di cessione. In sede d’appello, la decisione era stata ribaltata. La Suprema Corte, investita della decisione, con la recentissima ordinanza n. 5857/2022, ha statuito il seguente principio di diritto:«In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell’essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.».
Alla luce di tale arresto, considerato pertanto che la dichiarazione della cessione del credito non è sostitutiva del contratto di cessione, non permette cioè di provarne l’esistenza o tantomeno il suo contenuto, chiunque abbia ricevuto un precetto o un sollecito di pagamento da parte di una Società cessionaria può contestarne la leggittimazione ad agire rivolgendosi allo Studio Legale Mandico & Partners.