Cessione credito in blocco T.U.B. – Produzione contratto cessione senza allegati – Insussistenza
Cessione credito in blocco T.U.B. – Produzione contratto cessione senza allegati – Insussistenza – Difetto legittimazione cessionario – Accolta opposizione a decreto ingiuntivo – Condanna spese di lite cessionario
Segnalazione e massime
Avv. Monica Mandico
Massime
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione e che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, la questione dell’essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Spetta a colui che “si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria” ai sensi dell’art. 58 TUB, l’onere puntuale di “fornire la prova documentale della propria legittimazione”, con documenti idonei a “dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco”.
L’omessa produzione in giudizio degli estratti delle Gazzette Ufficiali richiamati nel ricorso monitorio per le pubblicazioni di cui all’art. 58 TUB comporta la carenza di legittimazione attiva del cessionario, con accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo.