Cessione credito in blocco T.U.B. –Difetto legittimazione cessionario – Accolta opposizione a decreto ingiuntivo – Condanna spese di lite cessionario
Tribunale di Napoli Nord in Aversa, giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio – Sentenza n. 1058 del 14 marzo 2023
Titolo
Cessione credito in blocco T.U.B. –Difetto legittimazione cessionario – Accolta opposizione a decreto ingiuntivo – Condanna spese di lite cessionario
Segnalazione e massime
Avv. Monica Mandico
Massime
L’opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall’ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall’opponente.
Con riferimento alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, che è “un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto
Le contestazioni, da parte del convenuto/opponente, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore sostanziale hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori.
Conseguentemente la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso “è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”.
In caso di cessioni multiple la produzione in giudizio dell’ultimo contratto di cessione, corredato dall’elenco dei crediti ceduti, dovendo provare le modalità con le quali il precedente cessionario abbia a sua volta acquistato dall’originaria parte mutuante il finanziamento originario.
Va condannato alle spese di lite l’asserito cessionario che non provi la propria legittimazione attiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.