Cessione crediti in blocco – Cartolarizzazione – Prova inclusione – Omesso deposito contratto – Valore avviso della Gazzetta ufficiale – Insussistenza – Cessionario intervenuto volontariamente: TRIBUNALE FROSINONE, Giudice Dott. Paolo Masetti sentenza n. 859 pubbl. il 14/10/2022
Cessione crediti in blocco – Cartolarizzazione – Prova inclusione – Omesso deposito contratto – Valore avviso della Gazzetta ufficiale – Insussistenza – Cessionario intervenuto volontariamente – Condanna spese di lite
Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Monica Mandico
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione.
L’avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”), riferito a contratti di cessione di crediti pecuniari conclusi con vari istituti bancari che, di per sé solo, non consente di individuare i singoli crediti ceduti.
Il riferimento nell’avviso della Gazzetta ufficiale a “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato in ciascun Contratto di Cessione che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza” è insufficiente a provate l’inclusione del credito medesimo in detta operazione.
In caso di dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo all’asserito cessionario del credito, intervenuto volontariamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve disporre la condanna al pagamento delle spese di lite.