Cassazione: L’eccezione sulla legittimazione attiva del diritto di credito si può sollevare d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio
La Suprema Corte di Cassazione sulla questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione sollevata in giudizio dalla società debitrice dichiara che la stessa debba essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nello specifico, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto da una società debitrice in liquidazione contro la decisione del giudice di Appello che aveva configurato la questione sul difetto di legittimazione attiva sostanziale della società cessionaria del credito contestato dedotta nel corso del giudizio di primo grado dalla stessa società debitrice, quale eccezione in senso stretto ed inammissibile perché sollevata tardivamente, avendo ad oggetto una questione di merito.
Ebbene, la Suprema Corte sulla scorta dell’arresto reso dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 2951/2016) ha chiarito che la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresentava invece una mera difesa come tale aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non già un’eccezione in senso stretto, come invece ritenuto erroneamente dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata.
Ciò avendo inoltre quale conseguenza quella che la dichiarazione del giudice di merito di inammissibilità per tardiva proposizione risulta affermazione erronea in diritto e determina l’accoglimento del relativo motivo di censura proposto nella prima doglianza del ricorso per cassazione, e l’inammissibilità degli altri due motivi.
Infine i giudici di legittimità, richiamando consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno anche sottolineato come essendo la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio elemento costitutivo della domanda ed attinente al merito della decisione, spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
A seguito di tale decisione appare chiaro come, specialmente in ipotesi di cessione di crediti alla controparte è sempre riconosciuta e data la possibilità di dedurre la titolarità del diritto di credito, così come richiederne prova.
Si allega testo della ordinanza di Cass. del 05.11.2021 n. 39528
La I Sez. Civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da s.r.l. in liquidazione avverso la decisione del giudice di Appello, sulla base del primo motivo di ricorso con cui si è eccepita l’erronea dichiarazione di inammissibilità da parte del giudice d’Appello della eccezione proposta nel corso del giudizio di secondo grado relativa al difetto di legittimazione attiva sostanziale della società cessionaria del credito contestato. Specificamente, sul punto la Suprema Corte ha richiamato la sua giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 2951/2016) secondo cui essendo la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio elemento costitutivo della domanda ed attinente al merito della decisione, spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.Rilevando inoltre, sempre sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, l’erronea configurazione da parte della Corte territoriale di tale questione della titolarità sostanziale del diritto di credito come eccezione in senso stretto, tardiva e quindi inammissibilmente proposta, piuttosto che quale mera difesa, come tale aperta al contraddittorio processuale e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
I Sez. Civile della Corte di Cassazione in un giudizio di opposizione proposto da s.r.l. debitrice in liquidazione avverso la decisione del giudice di Appello che aveva respinto perché tardiva l’eccezione proposta dalla società debitrice relativa al difetto di legittimazione attiva sostanziale della società cessionaria del credito da essa contestato, ha accolto il ricorso rilevando l’erronea configurazione da parte della Corte territoriale di tale questione della titolarità sostanziale del diritto di credito come eccezione in senso stretto, piuttosto che quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La stessa Suprema Corte ha inoltre richiamato sul punto suo precedente a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 2951/2016) secondo cui essendo la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio elemento costitutivo della domanda ed attinente al merito della decisione, spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.