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Cassazione Lavoro accoglie ricorso licenziamento: Il codice deontologico e la legge sulla privacy assumono funzione normativa

Interessante sentenza della Cass. Sez. Lav. n. 28378 pubblicata in data 11 ottobre 2023 che annulla il licenziamento del lavoratore, considerando inutilizzabili le prove raccolte da agenzia investigativa, in difformità al codice deontologico e della legge sulla privacy che assumono nella fattispecie «natura normativa».
Trova definizione la complessa vicenda originata dal licenziamento disciplinare del dipendente, al quale era stato contestato il fatto di essersi dedicato in orario di lavoro ad altre attività, estranee.
La Corte d’appello aveva ribaltato la sentenza di primo grado ed aveva riconosciuto la legittimità del provvedimento di licenziamento, validando gli elementi raccolti da un’agenzia investigativa, su incarico del datore di lavoro. Il lavoratore aveva contestato, l’utilizzabilità dell’indagine investigativa in quanto svolta da agenti dipendenti da un’agenzia diversa da quella incaricata.
La Cassazione ha accolto le doglianze, ed osserva che:
1) dagli atti del giudizio emerge incontestabilmente che l’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro aveva subappaltato l’esecuzione dei pedinamenti a investigatori privati esterni alla propria struttura;
2) dai medesimi atti emerge altresì che il mandato investigativo, pur autorizzando l’agenzia investigativa ad avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, prevedeva che, in tal caso, essa avrebbe dovuto indicare i relativi nominativi in calce all’atto di incarico, indicazione che è invece mancata nel caso di specie;
3) si ravvisa dunque un contrasto con l’art. 8 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati per lo svolgimento di indagini difensive (all. A.6, d.lgs. 196/03), secondo cui “l’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico”;
4) la violazione di tale regola deontologica – alla quale va riconosciuta valenza normativa e che può pertanto essere individuata e applicata dal giudice anche d’ufficio – comporta l’inutilizzabilità dei dati raccolti nel corso dei pedinamenti, stante il disposto dell’art. 11, co. 2, d.lgs. 169/03, che, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, prevedeva che “i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati”;
5) si tratta, nello specifico, di una inutilizzabilità assoluta, vincolante anche per il giudice.

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