Cassazione: la richiesta di rateizzazione del debito non vale come riconoscimento dello stesso e ad interromperne o rinunciare alla prescrizione
la richiesta di rateizzazione del debito non vale come riconoscimento dello stesso e ad interromperne o rinunciare alla prescrizione.
Questo è quanto espresso e ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 01 marzo 2021, n. 5549.
In questa ultimissima decisione la questione posta all’attenzione del Supremo Collegio ha riguardato il valore e gli effetti da attribuire all’istanza di rateizzazione di debiti contributivi posta dal debitore.
La Corte ha confermato l’orientamento dell’inidoneità di tale istanza ad essere interpretata quale volontà di rinuncia ad agire o di riconoscimento del debito. Inoltre è stato affermato che la richiesta di rateizzo non comporta la conseguenza di produrre effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. Sul punto la decisione specifica altresì, che per attribuire alla domanda in questione, la valenza di dichiarazione di riconoscimento del debito con effetto interruttivo della prescrizione essa deve:
– provenire da un soggetto che disponga del relativo diritto;
– dalla dichiarazione deve desumersi poi la consapevolezza del riconoscimento del debito tale da escludersi che la stessa possa avere finalità diverse o che
– il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, potendo comunque anche essere tacito e concentrarsi semplicemente in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
In questo modo I giudici della Cassazione hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, aggiungendo inoltre che la competenza ad assegnare o meno l’effetto interruttivo della prescrizione al riconoscimento fatto dal soggetto passivo del diritto altrui rientra legittimamente tra i poteri dei giudici di merito.
Inoltre, sempre nella decisione in commento il Supremo Collegio, ha affermato che in assenza di titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito vantato continua, ad applicarsi il termine di prescrizione breve quinquennale anziché quello ordinario decennale (in senso conforme per un approfondimento: Cass., Sez. lav., sent. 24 gennaio 2020, n. 1652).
Questo orientamento adottato dagli ermellini, statuente l’incapacità dell’istanza o ottenimento della rateizzazione di un debito tributario da parte del contribuente a costituire riconoscimento della pendenza, ben potendo questi richiedere il pagamento rateale per scopi che non implicano il riconoscimento del debito, non rappresenta un caso isolato, ma piuttosto pare essere il ragionamento che si sta consolidando (Vd. per es. anche Cass., Sez. VI civ., ordinanza del 26 giugno 2020, n. 12735).
Quanto detto rappresenta un nuovo principio favorevole al contribuente che appare utilizzabile e applicabile anche per ciò che concerne le procedure di sovraindebitamento.
Monica Mandico – Avvocato e Founder di Mandico&Partners e P.Avv Nicola Numeroso
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