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Cassazione: Incostituzionale la proroga causa COVID della sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale del debitore

La Corte costituzionale, con sentenza 128/2021, depositata lo scorso 22 giugno 2021, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 13, comma 14, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 “Decreto milleproroghe”, convertito con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2021, n. 21 con cui è stato ulteriormente esteso il blocco delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare ad oggetto l’abitazione principale del debitore fino al 30 giugno 2021, e al 30 settembre e 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati, rispettivamente, dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020 e dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
Dunque secondo i giudici di legittimità la “seconda proroga” della normativa emergenziale sulla sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore è anticostituazionale.

È innanzitutto opportuno permettere l’excursus normativo che ha dato origine alla normativa oggetto di esame della Corte.
Nell’ambito della prima fase della legislazione emergenziale sui processi anche civili ed esecutivi, dovuta al diffondersi della pandemia da Covid-19, in sede di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Decreto Cura Italia” è stato introdotto dall’Allegato della L. 24 aprile 2020, n. 27, l’articolo 54-ter, comma 1, D.L. n. 18/2020 statuente: «[a]l fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore».
La durata della generalizzata sospensione delle attività delle procedure esecutive aventi ad oggetto la dimora abituale, coincidente generalmente con la residenza anagrafica, del debitore era stata dunque originariamente fissata dalla richiamata norma fino al 30 ottobre 2020, tuttavia l’efficacia della disposizione è stata poi prorogata dapprima fino al 31 dicembre 2020, ad opera dell’articolo 4, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 “Decreto Ristori”, convertito anch’esso con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, e quindi sino al 30 giugno 2021 dall’art. 13, comma 14 D.L. n. 183/2020, come convertito, e oggi censurato.

Ai fini di una più completa ricostruzione del quadro normativo, occorre ricordare anche l’introduzione dell’articolo 103, comma 6, dello stesso D.L. n. 18/2020, come convertito, con cui venivano sospese anche l’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso non abitativo inizialmente fino al 1° settembre 2020, e poi prorogata al 31 dicembre 2020 dall’articolo 17-bis D.L. n. 34/2020, ed infine sempre al 30 dicembre 2021 dall’art. 13, comma 13 D.L. n. 183/2020, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze nonché a quelli conseguenti all’adozione, ai sensi del l’articolo 586, comma 2 c.p.c. del decreto di traferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sentenza oggetto del presente commento, non incide su tali previsioni.

Il Caso:

La sentenza segue le rimessioni dei giudici dell’esecuzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e del Tribunale di Rovigo, che con due distinti provvedimenti, rispettivamente del 13 gennaio 2021 e del 18 gennaio 2021, avevano entrambi sollevato la questione di legittimità costituzionale per presunta violazione di diverse norme e principi costituzionali dell’art. 13, comma 14, D.L. n. 183/2020, come convertito, che ha disposto la seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulle abitazioni principali dei debitori ex art. 54-ter D.L. n. 18/2020.

La Cassazione, dopo aver provveduto alla riunione e definizione dei due giudizi per la rilevata connessione tra gli stessi, con quest’unica decisione ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla base della sopravvenuta insussistenza del bilanciamento tra gli interessi in gioco sotteso alla temporanea sospensione, divenuta nel tempo irragionevole e sproporzionata per violazione da parte della seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), degli agli articoli 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2 Cost., con assorbimento di tutti gli altri parametri sollevati.
Infatti, a fronte del progressivo affinarsi della disciplina processuale la prevista sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale è invece rimasta invariata nei suoi presupposti soggettivi e oggettivi fino alla seconda proroga, oggetto delle censure in esame, in cui nessun nuovo criterio è stato previsto a giustificazione dell’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva.
Così, secondo la Corte di legittimità si è provocato lo sbilanciarsi tra il diritto all’abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale in executivis dei creditori procedenti, generandosi un “plus” di protezione nei confronti del debitore esecutato, quando oggetto del procedimento è la sua abitazione principale, protezione ulteriore avente effetto di coprire tutti gli atti della procedura esecutiva. È mancato cioè un aggiustamento dell’iniziale bilanciamento tra gli interessi.
Il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis, non rappresentanti una categoria privilegiata e immune dai danni causati dall’emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto essere via via dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi quali previsti, ad esempio, in materia di riscossione esattoriale.

La disposizione di cui all’art. 13, comma 14, D.L. n. 183/2020, come convertito, va dunque dichiarata illegittima, però con la precisazione che resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando i valori costituzionali in conflitto.

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