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Carte revolving, cosa c’è da sapere e come tutelarsi

La carta di credito revolving rientra tra i contratti di credito al consumo, ossia il negozio giuridico con cui un istituto finanziario concede o s’impegna a concedere a un consumatore (persona fisica che agisce fuori dall’ambito dell’attività imprenditoriale, commerciale e professionale svolta) un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l’acquisto di beni e servizi (ex art. 121 T.U.B.).

È chiaro che la ratio sottesa a questa tipologia contrattuale destinata ai compratori è facilitare ed incentivare l’acquisto di beni e servizi di consumo anche da parte di chi non disponga nell’immediato dell’intera liquidità necessaria.

 

Secondo Banca d’Italia con «operazione di credito revolving» si intende la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dall’apertura di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l’acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l’acquisizione di disponibilità monetarie per esigenze connesse a piccole spese quotidiane.

La carta di credito revolving costituisce dunque uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di acquistare un bene o un servizio presso gli esercizi aderenti al circuito della carta di credito effettuare prelievi di contante presso sportelli abilitati, sempre entro i limiti di fido concordato senza effettuare nella pratica alcun pagamento all’atto della fornitura ma procedendo soltanto alla sottoscrizione dell’ordine di pagamento, assumendo così un debito nei confronti dell’intermediario da rimborsare in un momento successivo tramite diverse modalità. La più comune forma di rimborso è sicuramente quella di versamenti rateali mensili del cliente con l’addebito di interessi, invero ciascuna rata include una parte di capitale e una parte di interessi. È da segnalare inoltre che il mezzo di finanziamento in parola è quello in cui l’onere economico in capo al debitore è il più alto rinvenibile sul mercato.

Il carattere revolving del credito è dato proprio dal fatto che con il deposito di ogni rata il cliente ripristina parzialmente la somma concessa, la quale potrà così essere riutilizzata per altre operazioni, configurandosi nella sostanza una forma di finanziamento a tempo indeterminato.

 

Per le loro caratteristiche, le carte di credito revolving, pongono dunque problemi ben più articolati di quelli riguardanti una semplice carta di debito che opera come mero strumento di pagamento. La maggior parte dei quali derivano dall’assunzione da parte del consumatore titolare dell’obbligo di pagare interessi sul capitale da restituire, si presentano infatti tutte le complesse questioni bancarie connesse alla corresponsione degli interessi.

Dunque, se proprio non si riesca ad evitarne l’uso ricorrendo invece a forme di finanziamento più classiche come prestiti personali o affidamenti di conto corrente, i quali consentono anche una migliore misurazione dell’indebitamento e del suo costo, appare sicuramente utile conoscere lo strumento al fine di tutelarsi e per non ritrovarsi a pagare un’infinità di piccole rate.

Infatti, le carte revolving applicano tassi di interesse altissimi arrivando anche tra il 19% e il 25%, che spesso in caso di ritardi o inadempienza sfiorano le soglie previste dalla Banca d’Italia come tasso usura.

Pertanto al fine di verificare se il tasso applicato non configuri un tasso usura appare innanzitutto utile monitorare le comunicazioni trimestrali che la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito riguardo ai tassi d’interesse oltre i quali un finanziamento è considerato prestito usuraio, e specificamente quelli riferiti alla tipologia di finanziamento effettuato attraverso le carte revolving, tenendo inoltre presente che se il TAEG applicato, indicato nell’estratto conto mensile, è superiore al 15% è già evidente che si paga un interesse altissimo.

In questi casi è quindi possibile incominciare a contestare i tassi applicati.

 

È altresì importante accertarsi della somma effettivamente utilizzata in prestito, a prescindere da quella affidata, e ciò in quanto solitamente gli intermediari finanziari tollerano piccoli sconfinamenti del fido accordato. In tali casi è bene verificare sempre che contrattualmente, lo sforamento del limite non determini l’applicazione di tassi superiori alla soglia prevista da Bankitalia, infatti l’eventuale accertamento del tasso usura determinerebbe la nullità degli interessi.

Altra pratica riscontrata, finalizzata all’aggiramento dei limiti dei tassi soglia usura previsti per le carte superiori a € 5.000,00 e che, pertanto, in questi casi, potranno essere contestati è la consegna allo stesso soggetto, da parte di una stessa società, di più di una carta, ciascuna con il limite di € 5.000,00.

 

Una volta che le somme si sono cumulate agli interessi è facile non avere più la possibilità di restituire il prestito e lo scattarsi delle azioni esecutive della banca.

Le esposizioni derivanti dall’utilizzo delle carte revolving possono determinare la segnalazione del loro utilizzatore nei sistemi d’informazioni creditizie (SIC), ossia le banche dati in cui sono raccolte le più importanti informazioni inerenti la situazione finanziaria di chi intrattiene rapporti con il ceto bancario, tra cui l’esposizione debitoria dei clienti.

Ai titolari delle carte, segnalati a seguito di inadempimento del pagamento di capitale e interessi, è sempre data possibilità di ottenere la cancellazione delle segnalazioni nei vari SIC perché avvenuta in assenza dei presupposti, oppure il risarcimento del danno conseguente da segnalazioni illegittime.

 

Il prodotto finanziario carta revolving rappresenta insomma un fido semplice da ottenere ma a cui vengono spesso applicati tassi di interesse pesanti e condizioni poco cristalline. Proprio in ragione di queste sue caratteristiche, suscettibili anche di vulnerare alcuni e fondamentali presidi di correttezza e lealtà alla base del mercato creditizio tale fido è costantemente sotto l’attenzione dei Collegi ABF, e su di esso ha avuto modo di intervenire anche la Banca d’Italia, la quale, con comunicazione del 20 aprile 2010, ha precisato le cautele e gli indirizzi per gli operatori del settore.

 

p. avv. Nicola Numeroso

 

Comunicazione-Banca-dItalia-20-aprile-2010