,

Carenza di legittimazione: Il Tribunale sospende l’esecuzione per mancata prova circa la titolarità del diritto di credito della banca cessionaria

Il Tribunale sospende l’esecuzione per mancata prova circa la titolarità del diritto di credito della banca cessionaria accogliendo il ricorso in opposizione del debitore esecutato che si fondava su un unico motivo “la carenza di legittimazione attiva/ titolarità del diritto di credito del creditore procedente”. Il G.E. compie una preliminare distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del credito sottolineando che a) la mancanza della prima integra una questione di rito e può ricavarsi dalla prospettazione fatta nella domanda di parte attrice/ricorrente, in questo caso del creditore; b) la titolarità dal lato attivo o passivo della posizione soggettiva oggetto dell’azione rappresenta una questione di merito, in quanto attiene alla fondatezza della domanda. Circa l’eccezione sul difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo sollevata dalla debitrice esecutata, si compie una premessa. Costituisce principio generale, e in quanto tale applicabile anche all’operazione di cartolarizzazione, che per essere opponibile un negozio di cessione deve contenere gli elementi minimi necessari alla cognizione del debitore circa la modificazione dal lato attivo dell’obbligazione da lui contratta; a questo fine tali elementi possono ricavarsi dal solo contratto di cessione, non essendo tuttavia necessaria o rilevante la sua accettazione. Pertanto, la pubblicazione nella G.U. dell’avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell’esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l’avviso della cessione un’altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. civ., sez. III, 13.09.2018, n. 22268). Allegare la copia dalla pubblicazione nella G.U. non è sufficiente a provare l’avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780). Tale prova è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l’onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione, quindi nel caso di specie dell’effettività della cessione (Cass. civ., 02.03.2016, n 4116). Ebbene, nell’estratto della Gazzetta Ufficiale, non viene individuata nello specifico la tipologia di crediti ricompresi nel contratto di cessione. Neppure risultano dirimenti, al fine di individuare i dati indicativi dei crediti ricompresi nella cessione, l’indicazione temporale del periodo compreso o il rinvio alla pagina web dell’istituto di credito. Si deve infatti precisare che “in tema di cessione di crediti, la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito può essere affermata solo quando la comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale indichi senza incertezze o dubbi di sorta quali siano i crediti inclusi o esclusi dall’ambito della cessione” (Trib. Prato, sez. I, 25/05/2021, n. 386); L’opposizione è quindi fondata su adeguato fumus boni juris in merito al difetto di prova della titolarità del rapporto dal lato attivo e pertanto sussistono i gravi motivi richiesti dall’art. 624 c.p.c. per la sospensione della procedura esecutiva.

SCARICA TRIBUNALE FROSINONE 8 MARZO 2022