CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ex art. 58 T.U.B.
Tribunale Roma,4 agosto 2021
Analisi della sentenza:
- Legittimati ad eccepire la carenza di legittimazione attiva sono il debitore ed il cedente ma, la stessa può essere rilevata, d’ufficio, dal Giudice in ogni stato e grado del procedimento.Il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione; pertanto la parte che agisca affermandosi successore a tiolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale L’avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall’art. 1264 c.c. allo scopo di impedire l’eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente, mentre non assolve in re ipsa la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco”.
Tribunale Roma,4 agosto 2021