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CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ex art. 58 T.U.B.
Tribunale Frosinone, 23 settembre 2021

Analisi della sentenza:

  • La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.L’elenco dei creditori ceduti messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet non recante alcuna sottoscrizione né altri segni od attestazioni utili a desumerne la provenienza non è idoneo a provare l’inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione.La “certificazione notarile” relativa ad estratto del contratto di cessione “concluso tra cedente e cessionario, privo di qualsivoglia riferimento utile ad identificare la ricomprensione tra i crediti ceduti non comprova la legittimazione attiva.

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