CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ex art. 58 T.U.B.
LA BANCA PERDE IN APPELLO PERCHE’ NON PROVA IL CREDITO
Corte di Appello Catania 7 gennaio 2022
Analisi della sentenza:
Prima pubblicazione
- Affinchè le cessioni possano essere opponibili, ancorchè eseguite per c.d. in “blocco”, è necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.L’elenco dei crediti ceduti, privo di sottoscrizione non può in alcun modo essere ricondotto o riferibile al contratto di cessione, pubblicato per estratto ex art. 58 TUB di cui non può quindi costituire parte integrante in base ad una mera dichiarazione di colui che lo produce; infatti occorre che il documento sia sottoscritto o che a questo le parti si siano riferiti con elementi certi che ne consentano la univoca e precisa identificazione.
LA BANCA PERDE IN APPELLO PERCHE’ NON PROVA IL CREDITO
Corte di Appello Catania 7 gennaio 2022