CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ex art. 58 T.U.B.
Credito non riconosciuto e banca condannata
Tribunale Roma 21 febbraio 2022
Analisi della sentenza:
- In merito alle cessioni di crediti in blocco e della relativa prova, si ritenere che in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
Infatti colui che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il debitore non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Il verbale di assemblea e conferimento del ramo d’azienda depositato dal successore a titolo particolare di una banca per un cessione in blocco non integra una prova idonea ai fini della legittimazione ad agire in quanto non è possibile evincere un dato certo, posto che nell’’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non v’è espressa indicazione dei singoli crediti ceduti attraverso un codice identificativo dei debitori ceduti (NDG), ma solo un generico riferimento alla cessione di crediti deteriorati.
Deve ritenersi privo di qualsiasi valore probatorio in tal senso il file Excel, prodotto in calce all’allegato n. 1) della comparsa della banca opposta da cui risulta il nome del debitore ceduto ed i relativi rapporti di credito, atteso che lo stesso non reca sottoscrizione alcuna, né risulta redatto su carta intestata della banca.
Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione, con l’unica eccezione che il debitore intimato non abbia esplicitamente o implicitamente già riconosciuto la cessione.
Credito non riconosciuto e banca condannata
Tribunale Roma 21 febbraio 2022