CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ex art. 58 T.U.B.
CONDANNATA BANCA
Corte d’Appello MIlano 26 agosto 2022
Analisi della sentenza:
Prima pubblicazione
- La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Si può pertanto affermare che la parte che promuove un giudizio deve prospettare la propria legittimazione attiva e, sulla base dell’art. 2967 c.c., dimostrare la propria titolarità della posizione giuridica soggettiva per cui chiede tutela. - Il cessionario ex art. 58 TUB non può produrre in appello nuovi documenti al fine di dimostrare la propria legittimazione in quanto in violazione del divieto di produrre nuovi documenti in appello, atteso che l’asserito creditore avrebbe dovuto depositarli fin dal ricorso in Tribunale al fine di dare prova di essere cessionaria del credito vantato, sicchè tale prova è tardiva e inammissibile.
Tanto in considerazione che si deve ravvisare una violazione del principio del contraddittorio, dal momento che controparte non è stata posta nelle condizioni, fin dal primo grado, di eccepire l’esistenza di elementi modificativi, impeditivi o estintivi della titolarità del credito. - La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare; la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
- La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di provare tempestivamente.
Seconda pubblicazione
- La parte che promuove un giudizio deve prospettare la propria legittimazione attiva e, sulla base dell’art. 2967 c.c., dimostrare la propria titolarità della posizione giuridica soggettiva per cui chiede tutela.
- La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di provare tempestivamente.
- La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
CONDANNATA BANCA
Corte d’Appello MIlano 26 agosto 2022