CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ex art. 58 T.U.B.
Condannata banca, annullato decreto ingiuntivo
Tribunale Velletri 20 settembre 2022
Analisi della sentenza:
- L’eccezione di carenza di legittimazione attiva del cessionario ex art. 58 Tub, sollevata da parte opponente, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità.
L’art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti i suddetti adempimenti pubblicitari e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Gli adempimenti di cui all’art. 58, co.2, del TUB, quindi, si pongono sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., con la conseguenza che possono essere validamente surrogati da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, la quale non è subordinata a particolari requisiti di forma.
L’avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall’art. 1264 c.c. allo scopo di impedire l’eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente, mentre non assolve in re ipsa la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco; colui, che “si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria” ai sensi dell’art. 58 TUB, ha l’onere puntuale di “fornire la prova documentale della propria legittimazione”, con documenti idonei a “dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco”.
Condannata banca, annullato decreto ingiuntivo
Tribunale Velletri 20 settembre 2022