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CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ex art. 58 T.U.B.
Annullato decreto ingiuntivo e condannata la banca
Tribunale Napoli 22 aprile 2021

Analisi della sentenza:

  • Il successore a titolo particolare del credito originario in virtù di un’operazione di cessione in blocco deve dimostrare l’inclusione del credito azionato nella operazione di cessione dando la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

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