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CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ex art. 58 T.U.B.
Revocato decreto ingiuntivo e condannata la banca
Tribunale Termini Imerese 28 gennaio 2022

Analisi della sentenza:

  • Il creditore, pertanto, chiamato a fornire prova della sussistenza del credito, che assume esserne divenuto titolare per effetto di una cessione in suo favore, è tenuto provare che il credito in questione rientri tra quelli oggetto della cessione, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il difetto di legittimazione ad agire delle parti è rilevabile d’ufficio e può essere esaminato anche dopo la prima udienza successiva all’assegnazione del termine per introdurre la mediazione obbligatoria ex d.lgs 28/10 in quanto la mancata prova della cessione incide non sul profilo della legittimazione ad agire, ma sulla spettanza nel merito della pretesa.In caso di molteplici cessioni narrate dall’asserito creditore è necessario che produca gli allegati al contratto di cessione al fine di consentire al giudicante di poter riscontrare concretamente l’inclusione del credito oggi azionato tra quelli ceduti.L’omessa indicazione di criteri idonei ad individuare con certezza i crediti ceduti richiede la necessaria produzione del contratto con gli allegati contenenti i debitori ceduti.

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