CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ex art. 58 T.U.B.
Annullato decreto ingiuntivo e condannata la banca
Tribunale Cassino 23 febbraio 2022
Analisi della sentenza:
- Nell’ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell’atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso o l’accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l’accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Tale pubblicazione non è pienamente probante circa la legittimazione attiva della presunta cessionaria del credito.
A fronte di una eccezione specifica e chiaramente orientata volta ad affermare che il mero fatto della cessione di crediti in blocco – incontroverso – non è sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione, per cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale
Tale prova era imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l’onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione, quindi nel caso di specie dell’effettività della cessione posto l’interesse del debitore ceduto a compiere un efficace pagamento liberatorio, indagando sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione.
Annullato decreto ingiuntivo e condannata la banca
Tribunale Cassino 23 febbraio 2022