CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ex art. 58 T.U.B.
Accolta opposizione e annullato precetto
Tribunale Rieti 11 gennaio 2022
Analisi della sentenza:
- Va dichiarata la carenza di legittimazione ove il cessionario del creditore ex art. 58 TUB , non provveda alla produzione né del contratto e dei relativi allegati, né dei documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco (quale, ad esempio, la lista dei crediti ceduti) – così non fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale.
Accolta opposizione e annullato precetto
Tribunale Rieti 11 gennaio 2022