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CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ex art. 58 T.U.B.
Accertata l’insussistenza del credito rigettata l’opposizione della Banca
Tribunale Crotone 9 gennaio 2022

Analisi della sentenza:

Prima pubblicazione

  • L’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, in quanto riporta solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti (in blocco), sovente di difficile lettura e comprensione.
    Il cessionario dei crediti in blocco per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrà produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
    Il cessionario che agisca per ottenere l’adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi per cui mancanza del contratto di cessione, dell’avvenuta iscrizione del contratto di cessione nel Registro delle Imprese, quale requisito previsto dall’art. 58 TUB, comma 2, richiamato dall’art. 4 Legge n. 130/1990 e di altra documentazione inerente la rispondenza delle caratteristiche del credito ai criteri della G.U. dovrà essere dichiarata l’accerta l’insussistenza della titolarità del diritto di credito controverso.

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