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CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ex art. 58 T.U.B.
Tribunale Torino, 16 febbraio 2021

Analisi della sentenza:

  • Se si considera la prima delle cessioni indicate dalla Difesa opposta va rilevato che l’avviso prodotto in atti qualifica i crediti ceduti come quelli classificati “a sofferenza” alla data del 31.10.2008.
    Non vi è in atti alcuna documentazione che comprovi che i rapporti debitori oggetto di causa, cui accede la garanzia fideiussoria qui azionata, erano alla data indicata nell’avviso di cessione (31.10.2008) classificati a sofferenza.
    Anche la seconda cessione ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993 citata dalla difesa opposta ha ad oggetto crediti classificati a sofferenza (fra l’altro entro la data del 30.4.2009) ovvero crediti individuabili con precipui codici e altri criteri ivi indicati
    Parte opposta – anche in questo caso – non ha dimostrato che i rapporti debitori oggetto di causa, cui accede la garanzia fideiussoria qui azionata, erano alla data indicata nell’avviso di cessione classificati a sofferenza ovvero rientravano nelle altre categorie ivi indicate.
    A ciò si aggiunga che la parte opposta non ha prodotto i contratti di cessione, ma solo gli avvisi di cessione pubblicati sulla G.U..
    Alla luce di quanto sopra, deve allora ritenersi infondata la domanda di pagamento somme avanzata con la proposizione del ricorso monitorio per difetto di legittimazione attiva

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