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Bonifici istantanei fraudolenti e responsabilità della banca: un’unica operazione non può essere artificiosamente frazionata

Con sentenza del 3 settembre 2026, il Tribunale di Torino ha affermato un principio di particolare rilievo in materia di responsabilità contrattuale della banca per l’esecuzione di bonifici fraudolenti disposti nell’ambito di una vicenda riconducibile a CEO Fraud / Business Email Compromise .

La controversia riguardava l’esecuzione, in rapida successione, di quattro bonifici istantanei di pari importo, aventi medesimo beneficiario, identica causale e collocati in un arco temporale di pochi secondi, tutti riconducibili a un’unica finalità economica. Secondo il Tribunale, tali disposizioni non potevano essere valutate come operazioni autonome, ma dovevano essere considerate quali segmenti esecutivi di un’unica operazione complessiva .

La decisione valorizza, in particolare, la circostanza che la banca fosse stata preventivamente informata dell’imminente esecuzione di un trasferimento complessivo di importo molto elevato.

Tale elemento ha escluso che l’istituto potesse limitarsi a una lettura meramente atomistica delle singole disposizioni.

Il principio affermato dal Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto che, quando più bonifici:

• hanno lo stesso beneficiario;
• recano la stessa causale;
• sono eseguiti in strettissima successione temporale;
• sono espressione di un’unica finalità economica già nota alla banca,
essi devono essere trattati come un’unica operazione di pagamento.

Ne consegue che i limiti operativi conferiti al delegato o procuratore non possono essere aggirati mediante il semplice frazionamento dell’operazione in una pluralità di ordini formalmente distinti . Una diversa interpretazione, secondo il giudice, svuoterebbe di effettività il limite stesso.

Diligenza professionale e obblighi di buona fede
La pronuncia richiama gli obblighi che gravano sull’istituto di credito in forza della diligenza professionale qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. e dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c.

In presenza di plurimi indici di anomalia, la banca non può arrestarsi alla verifica formale della provenienza dell’ordine da un soggetto abilitato a operare sul conto, ma deve attivare ulteriori controlli coerenti con il rischio concretamente percepibile.

Nel caso esaminato, gli indici di anomalia individuati dal Tribunale erano molteplici:

• l’importo eccezionalmente elevato dell’operazione complessiva;
• il frazionamento in più bonifici identici;
• l’identità della causale;
• il beneficiario estero estraneo alla normale operatività;
• l’uso di bonifici istantanei per un’operazione di quel tipo;
• il superamento dei limiti operativi attribuiti al delegato;
• la preventiva segnalazione alla banca della natura unitaria del trasferimento .

Secondo la sentenza, proprio tali elementi avrebbero imposto alla banca di acquisire il preventivo assenso dell’organo munito dei pieni poteri rappresentativi, o quantomeno di instaurare con esso un’interlocuzione diretta, prima di consentire l’esecuzione dell’operazione.

Il rilievo decisivo dell’intercettazione antifrode
Un ulteriore profilo di particolare interesse concerne il comportamento tenuto dalla banca dopo che i propri sistemi interni avevano intercettato l’operazione come anomala o sospetta, bloccando almeno parte delle disposizioni.

Per il Tribunale, una volta emerso l’alert, l’istituto non poteva più considerarsi mero esecutore di ordini apparentemente regolari, ma era tenuto a gestire in modo attivo il rischio segnalato dai propri presidi interni .

La responsabilità è stata ravvisata anche perché la banca, anziché coinvolgere il soggetto titolare dei pieni poteri rappresentativi, ha superato il blocco acquisendo conferme esclusivamente da soggetti già inseriti nella catena esecutiva dell’operazione . Così facendo, secondo il giudice, l’istituto ha di fatto neutralizzato il proprio sistema di sicurezza .

Nesso causale e danno risarcibile
Sul piano causale, la sentenza applica il criterio del “più probabile che non”, ritenendo che il contatto con il soggetto realmente abilitato ad autorizzare operazioni eccedenti i limiti ordinari avrebbe consentito di accertare tempestivamente la non riconducibilità del pagamento alla volontà effettiva della società, impedendo il perfezionamento dell’operazione .

Da ciò è derivata la condanna della banca al risarcimento dell’intero importo complessivo oggetto dei bonifici contestati, oltre interessi dalla domanda.

La posizione dei terzi chiamati
La pronuncia affronta anche il tema della posizione dei terzi chiamati in causa dalla banca. Il Tribunale ha escluso qualsiasi condanna nei loro confronti, rilevando che l’attrice aveva espressamente dichiarato di non voler estendere la domanda ai terzi.

Allo stesso tempo, è stata esclusa qualsiasi pronuncia in favore della banca nei confronti dei terzi, poiché l’istituto non aveva proposto una specifica domanda di regresso, rivalsa o manleva, ma aveva soltanto prospettato la responsabilità altrui come causa di esclusione della propria .

Esito finale
Il Tribunale ha quindi:

• accolto la domanda risarcitoria proposta contro la banca;
• condannato l’istituto al pagamento dell’intero importo oggetto dei bonifici contestati, oltre interessi;
• rigettato le domande formulate dalla banca nei confronti dei terzi chiamati;
• condannato la banca alle spese di lite anche nei rapporti con i terzi;
• disposto, per uno dei terzi, la distrazione delle spese in favore dell’Avv. Monica Mandico, dichiaratasi antistataria .

Massima di sintesi
In tema di responsabilità contrattuale della banca, più bonifici istantanei identici per beneficiario, causale e contestualità temporale, preventivamente rappresentati all’istituto come espressione di un unico trasferimento, devono essere qualificati come un’unica operazione economica; ne consegue che il superamento dei limiti operativi del delegato va verificato con riguardo al valore complessivo dell’operazione e che la banca, in presenza di indici di anomalia e a maggior ragione dopo l’attivazione di un alert antifrode, è tenuta a svolgere ulteriori verifiche presso il soggetto munito dei pieni poteri rappresentativi, non essendo sufficiente la conferma dei soggetti già coinvolti nell’operazione sospetta 

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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
[SEZIONE CIVILE]
Sentenza n. [OMISSIS] / 2026 Depositata il [OMISSIS] 

R.G. n. [OMISSIS] 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di [OMISSIS], [Sezione Civile], in persona del Giudice dott. / dott.ssa [OMISSIS], ha pronunciato la seguente 

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. [OMISSIS] R.G. 

TRA
[Società attrice], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [OMISSIS], elettivamente domiciliata in [OMISSIS], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OMISSIS] e [OMISSIS] ATTRICE 

CONTRO
[Istituto di credito convenuto], con sede in [OMISSIS], elettivamente domiciliato in [OMISSIS], rappresentato e difeso dall’Avv. [OMISSIS] CONVENUTA 

E CON L’INTERVENTO DI
[Terzo chiamato n. 1], elettivamente domiciliato in [OMISSIS], rappresentato e difeso dall’Avv. Monica Mandico TERZO CHIAMATO 

[Terzo chiamato n. 2], elettivamente domiciliato in [OMISSIS], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] TERZO CHIAMATO 

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OGGETTO
Responsabilità contrattuale della banca per esecuzione di bonifici istantanei fraudolenti. 

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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’attrice
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per l’esecuzione di una pluralità di bonifici istantanei riferibili a un’unica operazione anomala e, per l’effetto, condannarla al pagamento dell’[importo complessivo omissato], oltre interessi e spese. 

Per la convenuta
Rigettare integralmente le domande attoree; in subordine, accertare la responsabilità esclusiva o concorrente dei terzi chiamati. 

Per il terzo chiamato n. 1
Rigettare la chiamata; condannare la banca alle spese, con distrazione in favore dell’Avv. Monica Mandico; rigettare ogni domanda nei suoi confronti. 

Per il terzo chiamato n. 2
Rigettare ogni domanda formulata nei propri confronti; in via subordinata, accertare nei rapporti interni la responsabilità prevalente dell’altro terzo. 

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data [OMISSIS], la società attrice ha convenuto in giudizio l’istituto di credito deducendo che, in data [OMISSIS], dal proprio conto corrente erano stati eseguiti n. [OMISSIS] bonifici istantanei in favore del medesimo beneficiario estero, con identica causale e a distanza di pochi secondi l’uno dall’altro, per un ammontare complessivo pari a [importo omissato].

L’attrice ha dedotto che il soggetto il quale aveva autorizzato le disposizioni era titolare di poteri limitati, con soglia operativa per singola operazione pari a [importo omissato], e che la banca era a conoscenza sia di tale limite sia della natura unitaria del trasferimento.

Ha inoltre allegato che l’operazione costituiva il frutto di una frode di tipo CEO Fraud / Business Email Compromise, che la banca era stata preventivamente avvisata dell’imminente trasferimento complessivo, e che i sistemi antifrode interni avevano intercettato almeno parte delle disposizioni come anomale, salvo poi consentirne il perfezionamento senza coinvolgere il soggetto titolare dei pieni poteri rappresentativi . 

La banca si è costituita contestando la domanda, sostenendo la regolarità formale delle disposizioni e l’autonomia di ciascun bonifico. In via subordinata ha chiamato in causa due terzi, dei quali l’attrice ha espressamente dichiarato di non voler chiedere la condanna. 

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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla natura dell’operazione
La domanda è fondata. 

I bonifici oggetto di causa, benché formalmente distinti, presentano i caratteri della unitarietà economica, in ragione: 

• del medesimo beneficiario;
• della medesima causale;
• della strettissima contestualità temporale;
• della preventiva rappresentazione alla banca dell’importo complessivo dell’operazione.
Ne consegue che gli ordini di pagamento devono essere qualificati come segmenti esecutivi di un’unica operazione complessiva . 

2. Sui limiti operativi e sulla loro opponibilità
La tesi della convenuta secondo cui il limite previsto per “singola operazione” imporrebbe una valutazione atomistica di ciascun bonifico non è condivisibile, poiché tale impostazione consentirebbe di eludere agevolmente il limite mediante il mero frazionamento delle disposizioni . 

Dagli elementi valorizzati in sentenza emerge inoltre che la banca aveva conoscenza del limite operativo attribuito al soggetto delegato, anche alla luce del contenuto della propria difesa stragiudiziale . 

3. Sulla violazione degli obblighi di diligenza e buona fede
In presenza di un’operazione eccedente i limiti conosciuti e connotata da evidenti profili di anomalia, la banca non poteva limitarsi a verificare la regolarità formale delle disposizioni, ma era tenuta, secondo la diligenza professionale qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. e secondo buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., a svolgere ulteriori verifiche . 

In particolare, l’istituto avrebbe dovuto acquisire il preventivo assenso del soggetto munito dei pieni poteri rappresentativi o quantomeno instaurare con esso un’interlocuzione diretta . 

Gli indici di anomalia erano rappresentati da: 

• importo particolarmente elevato;
• frazionamento dell’operazione;
• identità di causale e beneficiario;
• utilizzo di bonifici istantanei;
• destinatario estero estraneo all’ordinaria operatività;
• superamento dei limiti del delegato.
4. Sull’intercettazione antifrode
La responsabilità della banca trova ulteriore conferma nel fatto che l’operazione era stata segnalata dai presidi interni come sospetta, con conseguente blocco di almeno parte delle disposizioni . 

Una volta emerso l’alert, l’istituto non poteva superare il presidio di sicurezza facendo affidamento esclusivamente sulle conferme dei soggetti già coinvolti nell’operazione, senza contattare il soggetto titolare dei pieni poteri rappresentativi.

Tale condotta integra, secondo il Tribunale, la neutralizzazione del sistema di sicurezza predisposto dalla stessa banca . 

5. Sul nesso causale e sul danno
Applicando il criterio del più probabile che non, il Tribunale ritiene che, ove la banca avesse contattato il soggetto effettivamente legittimato ad autorizzare l’operazione complessiva, il trasferimento sarebbe stato impedito. 
Sussiste pertanto il nesso causale tra inadempimento e danno, da liquidarsi nell’intero importo complessivo dei bonifici contestati, oltre interessi dalla domanda . 
6. Sui terzi chiamati
Nessuna condanna può essere pronunciata in favore dell’attrice nei confronti dei terzi chiamati, avendo la stessa espressamente escluso l’estensione della domanda . 

Parimenti, nessuna condanna può essere pronunciata in favore della banca verso i terzi, in assenza di una specifica domanda di regresso, rivalsa o manleva . 
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: 

1. accoglie la domanda proposta da [Società attrice] nei confronti di [Istituto di credito convenuto]; 

2. condanna [Istituto di credito convenuto] a pagare in favore di [Società attrice] l’importo di [importo complessivo omissato], oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda al saldo ; 

3. rigetta le domande formulate dalla banca nei confronti dei terzi chiamati; 

4. condanna [Istituto di credito convenuto] al pagamento delle spese di lite in favore di [Società attrice], liquidate come in sentenza; 

5. condanna [Istituto di credito convenuto] al pagamento delle spese di lite in favore di [Terzo chiamato n. 1], con distrazione in favore dell’Avv. Monica Mandico, dichiaratasi antistataria; 

6. condanna [Istituto di credito convenuto] al pagamento delle spese di lite in favore di [Terzo chiamato n. 2] ; 

7. rigetta ogni ulteriore domanda 

Così deciso in [OMISSIS], il [OMISSIS]. 

Il Giudice [OMISSIS]