,

Berlusconi Vs Lario: la necessità di una legge sull’assegno di mantenimento

La corte d’appello aveva pronunciato censura della sentenza del Tribunale di Monza n.1842 del 23 giugno 2015, soffermandosi sui requisiti per la costituzione del pagamento dell’assegno divorzio, con particolare riferimento alla rilevanza del tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, quale criterio per l’attribuzione dell’assegno stesso.
La stessa Corte, negava già il diritto del coniuge richiedente, applicando le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Cassazione con riguardo all’interpretazione dell’art. 5,della legge n. 898/1970,evidenziando la sostanziale diversità del contributo in favore del coniuge separato dall’assegno di divorzio
Il giudice d’appello, in quella sede, ripercorre le argomentazioni della Suprema Corte nella sentenza n. 11504 del 10 maggio, 2017 (seguita anche altra conforme sentenza della Cassazione, n. 15481 del 22 giugno 2017, alle quali aderisce anche la sentenza n. 12196 del 16 maggio 2017), che hanno mutato il precedente orientamento in materia.
La Corte riafferma che la verifica si articola necessariamente in due fasi:
– una prima fase, concernente quello che sia dovuto (l’an debeatur), informata al principio dell’autoresponsabilità economica;
– una seconda fase, riguardante il quanto sia dovuto (il quantum debeatur) improntata al principio della solidarietà post-coniugale dell’ex coniuge.

Continua a leggere su:

GLI STATI GENERALI

ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA CORTE D’APPELLO