Concessione Abusiva del credito. Banca clamorosamente condannata per €5.751.596,72
Concessione Abusiva del credito. Banca clamorosamente condannata per €5.751.596,72, oltre interessi
La fattispecie dannosa della concessione abusiva
del credito si sostanza allorché l’istituto di credito, soggetto ad obblighi di
comportamento più stringenti rispetto a quelli comuni relativi all’ordinaria diligenza
ed al dovere di ‘neminem laedere’, proceda all’erogazione del credito che può
qualificarsi come abusivo se effettuata o proseguita con dolo o colpa ovvero senza un
preventivo giudizio di meritevolezza del soggetto finanziato oppure ad un soggetto
che versi in stato di crisi conclamata (giudizio cd di “merito creditizio”): in tali ipotesi
la concessione abusiva di credito costituisce fonte di obbligazione contrattuale nei
confronti del soggetto finanziato e dunque è fonte di risarcimento del danno per
quanto vada precisato come, in simili ipotesi, il danno non è configurabile ‘in re ipsa’,
ma necessita una puntuale allegazione, prima ancora della prova, dei danni
asseritamente subiti per effetto delle altrui condotte che si assumono pregiudizievoli
(definizione della fattispecie così ben illustrata recentemente da Cass. 14 settembre
2021 n. 24725 secondo cui “per “concessione abusiva di credito” si designa l’agire del
finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore
dell’imprenditore che versi in istato d’insolvenza o comunque di crisi conclamata”
precisando, sotto il profilo degli addebiti al soggetto finanziatore, come “Nondimeno,
l’erogazione del credito, che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata a
chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi,
ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete
prospettive di superamento della crisi stessa, può integrare anche l’illecito del
finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere
venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a
tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun
soggetto impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del
finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell’art. 1173 c.c.” ed analogamente Cass. 30 giugno 2021 n. 18610; nel merito, recentemente Trib.
Spoleto 10 agosto 2022).
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