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Banca condannata, non viene ritenuta comprovata la legittimazione attiva per cessione del credito in blocco ex art. 58 TUB

La pubblicazione nello stesso giorno di due cessioni in blocco sulla Gazzetta Ufficiale, da parte del medesimo cessionario per periodi temporali sovrapponibili per rapporti di apertura di credito in sofferenza, accese nell’identico periodo temporale, comporta l’incertezza dei rapporti ceduti in quanto potrebbero essere ricomprese indifferentemente in entrambe le cessioni in blocco, per cui l’onere della prova va assolto esclusivamente con la produzione del contratto di cessione.

È quanto ha stabilito dalla terza civile del Tribunale di Bologna con la sentenza n. 2897 del 25 novembre 2022.

Il caso
Un fideiussore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna in data 30 dicembre 2020, ottenuto da un cessionario in blocco ex art. 58 TUB, che si professava creditore in quanto il 14 luglio 2017, a seguito di un’operazione di cartolarizzazione ex L. 130/1999, il cessionario (UNICREDIT S.P.A.) le aveva ceduto un pacchetto di crediti individuabili “in blocco”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 TUB, con rimando alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 dell’ 8 agosto 2017 per l’individuazione della tipologia di rapporti ceduti e della specifica posizione debitoria.

Il debitore ingiunto contestava, in via principale, la carenza di legittimazione attiva del creditore ed in via subordinata, la nullità della fideiussione del 1 marzo 2007 ex art. 1419 c.c..

La decisione
Il Tribunale di Bologna ha accolto l’opposizione con condanna del creditore al pagamento delle spese processuali, motivando la decisione sul presupposto che non ha ritenuto comprovata la legittimazione attiva per cessione del credito in blocco ex art. 58 TUB.

Il giudice ha valorizzato l’assoluta incertezza relativa ai rapporti oggetto di cessione in blocco in quanto il medesimo cessionario aveva effettuato due distinte cessioni ad intermediari differenti, pubblicate nello stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale per periodi temporali sovrapponibili dei crediti in sofferenza.

Per tale ragione è stato affermato che l’attestazione compiuta, unilateralmente, da cessionario di inclusione del credito ceduto, sarebbe elusiva dell’onere della prova, che era rappresentata dal contratto di cessione ad evidenza pubblica.

È stato anche ritenuto che l’elenco di debitori identificabili con codice CERI prodotto da parte opposta è un documento informale, che potrebbe afferire a qualsivoglia cessione e non è di formazione certa.

Il commento
La decisione evidenzia ancora una volta che il procedimento di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione è privo di un controllo di legalità in quanto vi è stata evidente contraddizione atteso che le due cessioni in blocco ex art.58 TUB dei crediti in sofferenza e deteriorati erano perfettamente sovrapponibili tra loro (medesimo cessionario – identico periodo – stessa tipologia).

La prova della legittimazione può essere fornita solo con la produzione del contratto di cessione con l’allegato elenco dei crediti ceduti.

Massima
La pubblicazione nello stesso giorno di due cessioni in blocco sulla Gazzetta Ufficiale, da parte del medesimo cessionario per periodi temporali sovrapponibili per rapporti di apertura di credito in sofferenza, accese nell’identico periodo temporale, comporta l’incertezza dei rapporti ceduti in quanto potrebbero essere ricomprese indifferentemente in entrambe le cessioni in blocco, per cui l’onere della prova va assolto esclusivamente con la produzione del contratto di cessione.

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