Banca condannata: non produce in giudizio il contratto di cessione del credito
La prova della titolarità del credito non può prescindere dalla produzione del contratto di cessione
Tribunale di Cassino, Sentenza n. 19/2023 pubblicata il 11/01/2023
In ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione, ai sensi della legge n. 130/99, la cessionaria subentra, per vero, nelle sole posizioni di credito derivate dai contratti contemplati nella cessione, mentre alcun subingresso si verifica nei singoli rapporti contrattuali dai quali siano originati i crediti stessi oggetto di trasferimento, salvo che diversamente sia stato eventualmente previsto, e che di tale differente convenimento sia resa, in giudizio, idonea dimostrazione. Dalchè è da ricavarsi, da un canto, che il legittimato a contraddire all’azione volta ad impugnare il contratto sarà identificabile unicamente nell’altro contraente, ovvero nella banca cedente.
Il discrimine va, dunque, rintracciato nell’essere avvenuto, con la cessione, il trasferimento del solo credito, ovvero dell’intero contratto; e solo in tal caso le istanze attoree (segnatamente del cliente o del correntista ceduto) volte ad accertare il credito rinveniente dal contratto sottoscritto dal ceduto dovranno essere rivolte al soggetto che di quel credito, al tempo della domanda, risulti essere titolare. Diversamente, dal punto di vista processuale, l’istituto della cartolarizzazione, e più in generale quello della cessione del credito, comporta che la legittimazione passiva rispetto alle domande attoree (del cliente o del correntista) aventi ad oggetto l’accertamento della nullità del contratto bancario, l’inefficacia di alcune clausole, ovvero l’applicazione di anatocismo od usura, rimane in capo al titolare di esso contratto.
Ai fini della prova della avvenuta cessione, che inevitabilmente si riverbera sull’effettiva titolarità del credito e della conseguente legittimazione processuale, parte della giurisprudenza cui aderisce lo stesso Giudice di Cassino, ritiene inidonea la mera circostanza di avere, la banca cessionaria, adempiuto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ed alle forme integrative di pubblicità previste dalla Banca d’Italia, ad esse ascrivendo mera funzione di assolvere alla notifica dell’avvenuta cessione al debitore ceduti di cui all’art. 1264 c.c.. Tale rigoroso orientamento ritiene, dunque, che la prova della titolarità del credito non possa prescindere dalla produzione del contratto di cessione non essendo sufficiente la dichiarazione della Banca contenente l’elenco delle posizioni giuridiche cedute e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di crediti in blocco (v. Trib. Rimini, n. 4416/2020) e che, pertanto, già la sola omessa produzione del contratto di cessione possa comportare la declaratoria di difetto di legittimazione processuale in capo al cessionario, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (v. Trib. Salerno 5/7/2022; Trib. Rimini, n. 4416/2020).
Sul punto la Cassazione fa una distinzione : “tra l’avviso della cessione, che di essa costituisce condizione di efficacia, e la prova della esistenza di un contratto e del suo specifico contenuto”, e decurta il primo di ogni efficacia probatoria “in relazione alla titolarità del credito in capo all’avente causa se non individua il contenuto del contratto di cessione” (v. Cass. civ. nn. 2780/2019; 22268/2018) che, nel caso di specie, assume pregnanza particolare proprio considerato che l’oggetto dell’accertamento afferisce al contenuto ed alla estensione della intervenuta cessione.
Nel caso in esame, pertanto, la mancata produzione, in atti del giudizio, del contratto di cessione (in luogo del quale parte convenuta ha allegato il solo avviso di cessione estratto dalla Gazzetta Ufficiale) legittima questo giudice a respingere ogni eccezione ed osservazione in merito alla titolarità del rapporto giuridico dedotto in lite in capo a soggetto diverso dalla odierna convenuta, anche al di là di qualsivoglia ulteriore accertamento. Siffatta facoltà assurge ad onere avuto riguardo, ancora, all’oggetto dell’accertamento che in tal caso doveva investire l’esatto contenuto della cessione.