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Asta immobiliare improcedibile per nullità del mutuo fondiario sovrafinanziato

E’ improcedibile l’esecuzione immobiliare se il Mutuo fondiario è nullo per  mancato rispetto del limite di finanziabilità.
A confermarlo, il Tribunale di Bologna, in persona del giudice dott. Vittorio Serra Firmato, con la Sentenza n. 1826/2021 pubbl. il 02/08/2021
IL CASO
Con atto di citazione notificato nel 2018 la società s.a.s. in liquidazione conveniva in giudizio la Banca s.p.a. e instaurava un giudizio di merito per accertare la nullità di due contratti di mutuo fondiario perchè  non rispettosi del limite di finanziabilità ex art. 38 II co. TUB e delibera CICR 22 aprile 1995
Esponeva l’attrice che:
– la Banca , aveva instaurato avanti il tribunale di Bologna un procedimento di esecuzione per il recupero di somme asseritamente dovute e non pagate in adempimento di due contratti di mutuo, stipulati il primo nell’anno 2006 e il secondo nell’anno 2009 da SRL, trasformata nell’anno 2015 in  SAS;
– eccependo che:
a) i contratti di mutuo fondiario erano entrambi nulli per superamento del limite finanziabile ex art. 38 II co. TUB e delibera CICR 22 aprile 1995;
b) il credito vantato dalla Banca era inferiore alla misura indicata dalla creditrice;
– il giudice dell’esecuzione aveva respinto la richiesta di sospensione e l’ordinanza era stata confermata in sede di reclamo;
– la sas aveva quindi instaurato il presente giudizio di merito.
Esponeva poi che:
– entrambi i contratti di mutuo fondiario erano nulli per violazione del limite massimo finanziabile; il titolo esecutivo era inesistente e l’azione esecutiva improcedibile;
Sta nei fatti che il Giudice di merito, contrariamente al Giudice dell’esecuzione ha :
-dichiarato la nullità dei contratti di mutuo fondiario inter partes;
-conseguentemente ha  dichiarato l’illegittimità e improcedibilità dell’esecuzione immobiliare promossa dalla Soc. Banca SPA nei confronti della Soc. SAS in liquidazione per inesistenza del titolo.
Il tribunale di Bologna ha cosi rilevato il superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell’art. 38 comma 2 t.u.b. ( sulla base anche della perizia giurata di parte versata in atti) aderendo al recente orientamento  della Cassazione (cfr. Cass. sez. 1, sentenza 17352/2017) confermato anche dall’ ordinanza della Cass. sez. 1, nr.1193/2020
In realtà, come risulta dalla perizia stessa, il perito ai fini della stima degli immobili ha assunto come valore di riferimento la media dei prezzi determinati dall’andamento del mercato immobiliare rilevati presso le più accreditate agenzia della zona interessata, mediandoli con i valori dell’Osservatorio Fiaip e dell’Osservatorio dell’Agenzia del territorio, in relazione al secondo semestre 2006 e al secondo semestre 2009 (il primo contratto di mutuo è del 28.6.2006, il secondo del 2.7.2009).
Sulla base di questo ragionamento il Giudice del merito ha così concluso:
1)che i contratti di mutuo fondiario sono nulli;
2)l’esecuzione forzata promossa in virtù dei medesimi non può essere proseguita
3) la procedura esecutiva immobiliare è improcedibile.
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