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Assegno divorzile: la disparità economica non basta. Commento all’ordinanza n. 1999/2026 della Corte di Cassazione.

L’ordinanza n. 1999/2026 della Corte di Cassazione torna a delineare i confini dell’assegno divorzile, ribadendo un principio fondamentale: la disparità reddituale tra gli ex coniugi non costituisce, di per sé, un presupposto sufficiente per il riconoscimento del contributo economico.
Per ottenere l’assegno, non basta dimostrare di guadagnare meno dell’ex partner, in quanto è necessario allegare fatti specifici e articolare mezzi istruttori che dimostrino come tale divario sia l’effetto diretto di scelte condivise e sacrifici personali compiuti durante il matrimonio.
Più precisamente, il peggioramento delle condizioni economiche deve essere riconducibile a una rinuncia professionale (es. abbandono della carriera per la cura dei figli o della casa) effettuata in funzione del bene comune.
Il provvedimento torna a ribadire la differenza tra le due tipologie di assegni:
• assegno di separazione: mira a garantire il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
• assegno di divorzio: ha natura assistenziale (per chi è in oggettiva difficoltà) e compensativa. Quest’ultima funzione serve a indennizzare il coniuge che ha sacrificato le proprie aspettative lavorative, contribuendo alla formazione del patrimonio familiare o dell’altro coniuge.
La Corte d’Appello, con conferma della Cassazione, ha sancito che il diritto all’assegno non scatta in automatico per appianare le differenze di reddito. Senza la prova che la situazione attuale dipenda dalle decisioni endofamiliari, prevale il principio di autoresponsabilità economica post-divorzio.
Il caso di specie.
La vicenda approdata in Cassazione riguarda una donna che aveva inizialmente ottenuto l’assegno divorzile, nonostante un reddito annuo di circa 20.000 euro (circa 1.400 euro netti al mese) e la piena proprietà della casa di abitazione. La Corte d’Appello aveva revocato il contributo poiché l’ex coniuge non era stata in grado di dimostrare che il divario reddituale derivasse da sacrifici professionali fatti per la famiglia. Rigettando il ricorso, la Suprema Corte non solo ha confermato la revoca, ma ha sancito il principio della piena ripetibilità delle somme versate: la mancanza dei presupposti originari obbliga la ricorrente a restituire quanto indebitamente percepito fino a quel momento. Tali elementi sono stati ritenuti decisivi per escludere la “funzione assistenziale” dell’assegno, poiché la richiedente non è stata considerata in una condizione di debolezza economica tale da non avere mezzi adeguati.