Antiriciclaggio: Le regole tecniche per gli Avvocati
Il 20 settembre 2019, il Consiglio Nazionale Forense ha emanato – ai sensi degli Art.li 11, comma 2 e 16, comma 2 del D.Lgs. 231/2017 (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, per gli avvocati), – 14 regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, cui gli avvocati sono esposti nell’esercizio della propria attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all’adeguata verifica, anche semplificata, dei clienti, avendo ottenuto, dopo oltre un anno di attesa, il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che fa capo al Ministero dell’Economia e Finanze. Il documento concernente i Criteri e le Metodologie è corredato dalla modulistica preparata dal CNF a supporto dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio e contiene numerose e utili Linee Guida per l’implementazione del D.Lgs. 231/2007, a seguito della modifica intervenuta nel 2017. Si è così concluso il lungo iter, iniziato subito dopo l’emanazione del decreto 90/2017, che, in accoglimento della quarta direttiva antiriciclaggio, ha attribuito ai c.d. “organismi di autoregolamentazione” , vale a dire gli organismi nazionali di rappresentanza dei professionisti interessati dalla normativa, in via ufficiale, tra cui il CNF, il compito di applicare e coadiuvare, con regole tecniche la normativa primaria al fine di integrarla rispetto alle specificità degli avvocati. L’approvazione ha fatto seguito al parere, in senso favorevole, rilasciato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, che fa capo al Ministero dell’Economia e Finanze.
Le regole tecniche sono volte a facilitare l’attività dell’avvocato, circoscrivendo il perimetro di applicazione di una normativa eccessivamente penalizzante, in quanto troppo concentrata sugli adempimenti formali, e fornendo utili indicazioni per adeguarvisi senza incorrere nel rischio di sanzioni. Oltre alle regole tecniche, vi sono i criteri e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con specifico riferimento alla cd. verifica semplificata. La normativa è corredata da una modulistica di riferimento, predisposta dal CNF a supporto dell’adempimento dei vincoli antiriciclaggio. Questi documenti dovrebbero divenire strumenti utili, per gli studi legali, al fine di adeguare e misurare l’attività di adeguata verifica al livello di rischio connesso alla clientela coinvolta e al tipo di attività che l’avvocato è chiamato a svolgere. Il principio ispiratore è l’approccio basato sul rischio, a cui ogni studio legale deve adeguarsi e introdurlo nei sistemi di gestione, come costante imperativa. la vigilanza richiesta all’avvocato dovrà essere da un pregnante, incisiva, frequente, profonda, estesa e proporzionale e quindi “crescente” con l’aumentare del livello di rischio cui l’avvocato si trova di fronte. L’avvocato dunque è onerato di un costante dovere di controllo della clientela e dell’operazione e/o servizio richiesto, sia in sede della c.d. “autovalutazione dei rischi” sia in fase di “adeguata verifica della clientela”, al grado di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sussistente caso per caso. Va da sé che tale controllo sarà meno dettagliato nelle situazioni in cui la rischiosità è bassa, mentre sarà più più approfondito, laddove il livello di rischio sia critico.
A quali avvocati e quando si applicano gli obblighi antiriciclaggio?
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