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Ammissibilità del socio illimitatamente responsabile alle procedure di Sovraindebitamento: Tribunale Lecco del 05 Gennaio 2021 in applicazione ex L. 3/2012 riformata dalla L. 176/2020

La decisione si segnala in quanto viene fatta applicazione delle novelle introdotte dalla riforma della L. n. 3/2012 sulle procedure da sovraindebitamento, operata dalla L. n. 176/2020 di conversione del Decreto Ristori D.L. 137/2020.

 

Come noto, la L. n. 176/2020 con il suo intervento ha anticipato l’entrata in vigore di varie disposizione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), previsto per il prossimo 1° settembre 2021, tra le quali rientrano la nuova e più ampia definizione di consumatore, ex nuova lettera b) del comma 2 dell’art. 6 L. n. 3/2012, in cui viene incluso anche il socio di società di persone limitatamente ai debiti extrasociali, l’aggiunta del comma 2-ter al successivo art. 7 che consente ai soci illimitatamente responsabili l’accesso alle procedure di accordo di composizione della crisi e piano del consumatore, nonché il nuovo comma 7-bis dell’art. 14-ter che prevede sempre per i soci illimitatamente responsabili di richiedere la liquidazione del proprio patrimonio per risolvere una situazione di sovraindebitamento personale.

 

Nella decisione in commento il Tribunale di Lecco affronta proprio la questione sull’ammissibilità alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14-ter L. n. 3/2012 del socio solidalmente ed illimitatamente responsabile di società di persone, risolvendolo applicando le nuove regole di cui al CCII introdotte anticipatamente dalla L. n. 176/2020.

In particolare, la fattispecie riguardava il ricorso proposto anteriormente alla riforma della L n. 3/2012 da un socio accomandatario di società in accomandita semplice non fallibile. Il giudice di merito basandosi sulla nuova definizione di consumatore ex art. 6 L. n. 3/2012 che riconosce al socio illimitatamente responsabile di presentare un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti extrasociali, arriva a consentire allo stesso anche la facoltà di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter e ss. L. n. 3/2012 sempre al fine di risolvere una situazione di sovraindebitamento personale, tenendo inoltre conto anche del fatto che la legge espressamente riconosce al socio illimitatamente responsabile che in via autonoma rivesta anche la qualifica di imprenditore commerciale di fare richiesta di liquidazione del proprio patrimonio indipendentemente dalla avvenuta liquidazione concorsuale della società (ex art. 2288 c.c.).

 

Dunque, la L. n. 3/2012, come riformata nel dicembre del 2020, ammette i soggetti soci di società ad accedere alle procedure da sovraindebitamento per i debiti personali, venendo così equiparati ai consumatori.

 

Di p. Avv. N. Numeroso  e Avv. Monica Mandico

SCARICA: Tribunale Lecco del 05 Gennaio 2021