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Accolta opposizione precetto per mancata prova della legittimità del credito da parte della società SPV

La sentenza del Tribunale di Treviso accoglie l’opposizione promossa contro un atto di precetto basato su una pretesa cessione di credito. La decisione si fonda su due punti principali: la mancata prova della legittimità del credito da parte della società SPV e l’assenza di una valida documentazione per dimostrare il conferimento del potere di rappresentanza.

 

Principi a favore dei debitori:

  1. Onere della prova: Il creditore deve dimostrare la titolarità del credito e l’avvenuta cessione secondo le forme previste dalla legge (art. 106 TUB, art. 58 TUB e L. n. 130/1999). La mancanza di prove adeguate porta all’invalidità dell’azione esecutiva.
  2. Invalidità del precetto: La carenza di potere di rappresentanza o la mancata dimostrazione della cessione del credito rende invalido il precetto.
  3. Tutela del debitore: Il debitore può opporsi con successo se il creditore non dimostra adeguatamente la legittimazione attiva e la titolarità del credito.

Massima:

“L’atto di precetto è nullo quando il creditore non riesce a dimostrare con certezza la propria legittimazione attiva e la titolarità del credito, soprattutto in presenza di cessioni di credito insufficientemente documentate.”

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