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ACCOLTA OPPOSIZIONE A PRECETTO – PER € 2.730.802,92

ACCOLTA OPPOSIZIONE A PRECETTO – PER € 2.730.802,92

Raggiunto risultato rilevante dalla collaborazione tra lo studio LOCANTORE e MANDICO&partners

Il Tribunale di Napoli, 5 giugno 2023, dichiara l’insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
A fronte di una dettagliata contestazione sul precetto e sulla carenza di legittimazione del cessionario e difetto di prova del contratto di cessione, considerato che la controparte non ha fornito deduzioni difensive idonee a superare l’eccezione degli opponenti, ha fatto si che il giudice aderisse all’orientamento in virtù del quale, in ipotesi di contestazione, è necessaria la relativa prova.
Considerato che l’ opposta non ha fornito detta prova, mancando qualsivoglia documentazione afferente alle cessioni in blocco riguardanti (in tesi) anche il credito in questione .
Ed invero, risultando prodotto esclusivamente uno mero stralcio dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 73 del 22/06/2017 dei crediti in sofferenza dalla Rev alla Purple dal quale , essendo incompleto, neppure è possibile leggere tutti i criteri della cessione, fermandosi la prima pagina del relativo file ai primi tre righi del n. 2) e richiamando la seconda pagina “ tutti i criteri di blocco che precedono ” .
Peraltro, l’ avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l’indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell’oggetto della cessione (Corte di Appello di Milano , Sentenza n. 220 del 24/01/2023).
La produzione dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non è dunque sufficiente, di per sé, in presenza di una specifica eccezione dei debitori di carenza di prova della cessione ( per non essere stato provato che il credito in questione rientra fra quelli ceduti in blocco) a dimostrare la titolarità del credito in capo alla Purple SPV s.r.l. , dovendosi comunque accertare, nella fattispecie, se il credito rientri nell’ambito delle categorie dei rapporti bancari ceduti ovvero fra quelli definiti nel predetto avviso depositato “ in sofferenza ” e , più specificamente , se il credito derivante dal mutuo ipotecario de quo , e dal successivo atto di rinegoziazione, fosse ricompreso fra quelli della Cassa di Risparmio di Ferrara alla data del citato provvedimento della Banca d’Italia (anch ’ esso quivi prodotto ) .
La pubblicazione dell’ avviso della cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale, necessaria ai fini dell’ efficacia della cessione stessa, non è sufficiente per dimostrare l’ esistenza del contratto di cessione ed il suo specifico contenuto (Così Cass. , Sez. III, 13 settembre 2018 n. 22 268).
A fronte dell’ eccezione degli attori, la sola pubblicazione dell’ avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale depositato in atti non può, dunque, ritenersi sufficiente per dimostrare che la società Purple SPV S.r.l. è titolare dei crediti in questione non essendo provato che la cessione dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. alla REV Gestione C r editi S.p.a. (e quindi da quest ’ ultima alla Purple SPV S.r.l. ) ha avuto ad oggetto anche i crediti per cui è stata causa .
Il Tribunale ha accolto l’opposizione e ha bloccato l’esecuzione forzata per un importo parti ad €. € 2.730.802,92

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