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ACCOLTA OPPOSIZIONE A PRECETTO DEI FIDEIUSSORI

La fideiussione omnibus-redatta su distinti documenti, resta estranea al mutuo fondiario

ACCOLTA OPPOSIZIONE A PRECETTO DEI FIDEIUSSORI

Tribunale di Milano, Sezione specializzata Impresa A, Sentenza n. 19/2023 pubblicata il 02/01/2023

Analisi della Sentenza:

Nel caso di credito derivante da mutuo fondiario, il Tribunale fa due rilievi: in primo luogo richiama il recente principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in base al quale il superamento del  limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, comma 2, T.U.B., non è elemento essenziale del contenuto del contratto, dunque la violazione della norma non sarà motivo di nullità del contratto. Tuttavia, sebbene, dunque, il mutuo fondiario sia configurabile come titolo di credito valido, il Tribunale nota come, ex art. 41 TUB, il suddetto titolo possa essere fatto valere solo nei confronti della società mutuataria e non nei confronti dei fideiussori che, sebbene omnibus, hanno assunto obbligazioni derivanti da ulteriori e diverse scritture private, risultando, pertanto, del tutto estranei al contratto di mutuo.

Decisum:

Nel caso di specie il Tribunale di Milano accoglie l’opposizione dei fideiussori, dichiarando nullo il precetto e condannando il creditore al pagamento delle spese processuali.

Commento della Dott.ssa Annalisa Salemme

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