Accolta opposizione a decreto ingiuntivo e condanna spese – Art. 58 TUB
Provvedimento
Tribunale Prato Giudice Michele Sirgiovanni Sentenza n. 749/2022 pubbl. il 31/12/2022
Titolo
Cessione credito in blocco T.U.B. – Produzione contratto cessione senza allegati – Insussistenza – Difetto legittimazione cessionario – Accolta opposizione a decreto ingiuntivo – Condanna spese di lite cessionario
Segnalazione e massime
Avv. Monica Mandico
Massime
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione
In caso di contestazione della legittimazione attiva la produzione del contratto di cessione non è sufficiente, a norma dell’art 1346 c.c. a provare la titolarità ove faccia generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità delle società cedenti senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti.
In presenza di tali contestazioni, la creditrice cessionaria ha l’onere di dimostrare l’esistenza di valide cessioni del credito originario con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – le eccezioni sollevate dal debitore ceduto nell’opposizione sulla titolarità dei crediti devono trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.