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𝘐𝘭 𝘤𝘭𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘵𝘳𝘶𝘧𝘧𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭 🅟🅗🅘🅢🅗🅘🅝🅖 𝘥𝘦𝘷𝘦 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘢𝘳𝘤𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘪𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰

Phishing la responsabilita’ è delle banche


Frequentemente si ricevono email, in apparenza proveniente da istituti bancari o da siti web che richiedono l’accesso tramite registrazione, con un invito a fornire i propri dati riservati.​
Talvolta, nel messaggio il  link contenuto verosimilmente rimanda al sito web dell’istituto di credito o del servizio a cui si è registrati. Si tratta, in realtà, di un sito clone identico all’originale.

Inseriti i dati, questi rimangono a disposizione dei truffatori, che possono trarne illeciti profitti.
La vittima di phishing, è vittima di una truffa realizzata attraverso messaggi ingannevoli, finalizzati a carpire dati di accesso a servizi finanziari online o che richiedono una registrazione, utilizzando anche virus informatici, spyware o malware .

La 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒊 𝒄𝒂𝒔𝒔𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒏. 3780 𝒅𝒆𝒍 12 𝒇𝒆𝒃𝒃𝒓𝒂𝒊𝒐 2024, ha condannando la banca a risarcire 2.900 euro sottratte ad un correntista che aveva subito una frode “posta in essere da ignoti ”, tramite un attività di fishing, a fronte dell’assenza di contromisure – per es. sms di alert – da parte dell’istituto di credito.

𝗜𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼
Il cliente, dopo aver ricevuto una mail “in apparenza” proveniente dall’istituto di credito, aveva cliccato sul link ed inserito le credenziali per il cambio della password. Successivamente si era ritrovato un addebito per un’operazione mai compiuta.

La Terza sezione civile ha respinto il ricorso della banca ed ha inoltre evidenziato che era onere dell’Istituto “provare di aver adottato soluzioni idonee a prevenire o ridurre l’uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento, quali ad esempio l’invio al titolare della carta di appositi sms alert di conferma di ogni singola operazione, sulla base di un principio di buona fede nell’esecuzione del contratto”.
Il Tribunale di prossimità, in assenza di tale riscontro, ha imputato il “rischio professionale della possibilità che terzi accedano ai profili dei clienti con condotte fraudolente”.

Nelle fasi merito, la difesa della società aveva sostenuto che la responsabilità era attribuibile unicamente all’attore ed il giudice di Pace le diede ragione. In appello, il Tribunale ha ribaltato la decisione riconoscendo la “responsabilità professionale” della banca nel trattare dati personali del cliente.
𝗟𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗵𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼.
La responsabilità è della banca, per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici:
– “con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l’uso non autorizzato dello strumento di pagamento”.

Il cliente:
– “è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell’adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio”.

𝗜𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗲 𝗰𝗵𝗲:
– “ essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d’impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore”.

SE HAI SUBITO UNA TRUFFA O TI HANNO SOTTRATTO I TUOI DATI CONTATTACI SUBITO!!!

 

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