Riders, fattorini e dirvers: le tutele normative italiane
Con il D.L. n. 101 del 3 settembre 2019 (c.d. “D.L. tutela lavoro e crisi aziendali”), convertito con modificazione dalla legge n. 128 del 2 novembre 2019, si modifica il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015. Infatti oltre alla modifica dell’articolo 2 e all’inserimento dell’articolo 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata) è stato inserito il Capo V-bis. (TUTELA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI).
Per piattaforme digitali sono intesi i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
Con la nuova normativa viene esteso agli iscritti alla gestione separata “non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile” ed aumentata del 100 per cento l’indennità di degenza ospedaliera.
Il nuovo sistema normativo (Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015) trova applicazione per i soli lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi, ciclomotori o veicoli assimilabili.
Il contratto di lavoro per i c.d. riders ai sensi dell’art. 47-ter deve essere stipulato, ai fini della prova, in forma scritta ed al lavoratore deve essere fornita ogni informazione utile a tutela dei suoi interessi e diritti, nonché della sua sicurezza. La violazione di cui agli obblighi del comma 1 dell’art. 47-ter, comporta che il lavoratore ha diritto a un’indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.
L’articolo 47-quater introduce il compenso minimo determinato dai contratti collettivi.
In mancanza di contratti collettivi i ciclofattorini non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali similari.
Inoltre, per il lavoro notturno festivo o condizioni meteorologiche sfavorevoli va riconosciuta un’indennità integrativa non inferiore al 10 per cento.
Viene introdotto per tutti i fattorini (c.d. riders) l’obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (articolo 47-septies del D.Lgs. n. 81/2015).
Scarica i documenti:
Decreto-Legge-3-settembre-2019-n101
CCNL-Trasporti-Logistica-accordo-integrativo-18.07.2018-riders
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